Testo normativo
(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva. Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 11 giugno 1970 al 13 agosto 1995
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Chi può costituire una rappresentanza sindacale in azienda
Le rappresentanze sindacali in azienda le costituiscono i lavoratori, e spettano ai sindacati che hanno firmato il contratto applicato lì. Il criterio della «maggiore rappresentatività» fu cancellato da un referendum nel 1995.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite **a iniziativa dei lavoratori** in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali **firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva**. Prevede che nelle aziende con più unità produttive le rappresentanze possano istituire organi di coordinamento. Una delle due lettere originarie è stata abrogata nel 1995 a seguito di referendum popolare.
Cosa significa
È l'articolo che stabilisce chi ha diritto alle prerogative degli articoli successivi — assemblea, permessi, locali, affissioni — e la sua storia dice molto. Nel testo del 1970 il criterio era doppio: appartenenza alle confederazioni maggiormente rappresentative, oppure firma di contratti applicati in azienda. Il referendum del 1995 ha abrogato il primo criterio, lasciando solo il secondo. Il risultato è che le prerogative sindacali in azienda spettano ai sindacati che **firmano** i contratti applicati lì. È un criterio oggettivo, ma ha una conseguenza discussa da decenni: lega il riconoscimento alla partecipazione alla contrattazione, e quindi un sindacato che non firma resta fuori. Da notare l'inizio dell'articolo: l'iniziativa è **dei lavoratori**, non del sindacato né dell'azienda.
A chi si applica
Ai lavoratori di ogni unità produttiva.
Quando si applica
Al momento della costituzione della rappresentanza.
Cosa puoi fare
Per sapere quali rappresentanze abbiano diritto alle prerogative in una certa azienda, il dato da guardare è quale contratto collettivo è applicato e chi lo ha firmato: è indicato in busta paga.
Attenzione
Le rappresentanze sindacali unitarie, oggi diffuse, nascono da accordi interconfederali e hanno una disciplina in parte diversa da quella di questo articolo: le due figure non coincidono.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.