Testo normativo
Art. 8
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
Dell'opposizione a sanzione amministrativa
in materia di stupefacenti
1. Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi).
commi 1 - 8 (omissis).
9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
commi 10 - 14 (omissis).».
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 6 ottobre 2011 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Sanzioni del prefetto per uso personale di stupefacenti: si va davanti al giudice di pace
Se il prefetto ti sospende la patente o il passaporto per un fatto legato a sostanze stupefacenti, puoi opporti davanti al giudice di pace del luogo dove sta il prefetto, con le stesse regole dell'opposizione a una sanzione amministrativa: trenta giorni, e puoi andarci da solo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del D.P.R. 309/1990 sono regolate dall'articolo 6 del decreto, salvo quanto previsto dal comma 2, e che sono competenti **il giudice di pace** e, nel caso di trasgressore minorenne, **il tribunale per i minorenni**, del luogo in cui ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Cosa significa
Le sanzioni dell'articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti — sospensione della patente, del passaporto, del permesso di soggiorno — non sono pene: sono sanzioni amministrative applicate dal prefetto. Questo articolo dice come si contestano, e lo fa con un rinvio quasi integrale alla procedura dell'articolo 6: stesso termine di trenta giorni a pena di inammissibilità, possibilità di stare in giudizio personalmente, possibilità di chiedere la sospensione. Cambia solo il criterio del giudice competente, che qui non è il luogo del fatto ma **il luogo in cui ha sede il prefetto** che ha emesso il provvedimento, con la deviazione al tribunale per i minorenni quando il destinatario è minorenne.
A chi si applica
A chi ha ricevuto un provvedimento sanzionatorio del prefetto ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 309/1990.
Quando si applica
Dalla notificazione del provvedimento del prefetto.
Cosa puoi fare
Proporre l'opposizione con le forme dell'articolo 6, davanti al giudice di pace del luogo in cui ha sede il prefetto, chiedendo se del caso la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Termini
Trenta giorni dalla notificazione, per rinvio all'articolo 6.
Attenzione
Questa scheda riguarda soltanto la procedura di opposizione. Il presupposto sostanziale — che cosa costituisce detenzione per uso personale e quali sanzioni si applicano — sta nell'articolo 75 del D.P.R. 309/1990, che questo sito non ha in archivio.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.