Testo normativo
Art. 7
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
Dell'opposizione al verbale di accertamento
di violazione del codice della strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonchè da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 203 e 204-bis del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 203 (Ricorso al prefetto). - 1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.».
«Art. 204-bis (Ricorso in sede giurisdizionale) - 1.
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
- Per il testo dell'articolo 415 del Codice di procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 113 del Codice di procedura civile:
«Art. 113 (Pronuncia secondo diritto). - Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.».
Per il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 vedasi nelle note all'articolo 6.
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 6 ottobre 2011 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Spiegazione — non è il testo di legge
Ricorso al giudice di pace contro la multa: trenta giorni, e non è alternativo al prefetto
Contro una multa puoi andare dal giudice di pace del posto dove è successo, entro trenta giorni, anche per posta e senza avvocato: il processo non costa tasse. Ma decidi prima, perché se hai già fatto ricorso al prefetto questa strada si chiude. E sappi che se perdi il giudice rifissa l'importo fra il minimo e il massimo previsti dalla legge: puoi pagare più di prima, e i punti della patente non te li ridà.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, previste dall'articolo 204-bis del codice della strada, sono regolate dal rito del lavoro, salvo quanto previsto dall'articolo stesso. Prevede che l'opposizione si proponga **davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione**; che il ricorso sia proposto **a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale**, sessanta se il ricorrente risiede all'estero, e possa essere depositato anche a mezzo del servizio postale; e che il ricorso sia **altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso al prefetto** ai sensi dell'articolo 203 del codice della strada. Stabilisce che l'opposizione si estenda anche alle sanzioni accessorie; che la legittimazione passiva spetti al prefetto o all'ente da cui dipende l'organo accertatore; che l'efficacia esecutiva possa essere sospesa secondo l'articolo 5; che l'autorità depositi in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza, gli atti dell'accertamento; e che **nel giudizio di primo grado le parti possano stare in giudizio personalmente**. Prevede che alla prima udienza il giudice dichiari inammissibile il ricorso nei casi indicati e convalidi il provvedimento se l'opponente non si presenta senza legittimo impedimento; che accolga l'opposizione **quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente**; e che, **con la sentenza che rigetta l'opposizione, determini l'importo della sanzione in una misura compresa fra il minimo e il massimo edittale**, da pagare entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Stabilisce infine che, rigettando l'opposizione, **il giudice non possa escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie né la decurtazione dei punti dalla patente**, e che gli atti del processo e la decisione siano esenti da ogni tassa e imposta.
Cosa significa
È la strada giudiziaria contro una multa, e va confrontata con l'altra — il ricorso al prefetto dell'articolo 203 del codice della strada — perché **le due strade si escludono a vicenda**: il comma 3 dice che il ricorso al giudice di pace è inammissibile se si è già fatto ricorso al prefetto. La scelta va quindi fatta prima, non dopo, e i termini sono diversi: trenta giorni per il giudice di pace, sessanta per il prefetto. Poi c'è il punto che va detto chiaramente, perché è il rischio concreto di questa opposizione: **se il giudice rigetta il ricorso, ridetermina la sanzione fra il minimo e il massimo edittale.** Il verbale contestato porta di regola l'importo minimo, e il pagamento entro cinque giorni consente uno sconto: chi fa ricorso e perde può quindi trovarsi a pagare **più** di quanto avrebbe pagato subito, e senza sconti. Il comma 12 aggiunge il secondo limite: rigettando il ricorso il giudice **non può togliere le sanzioni accessorie né restituire i punti della patente**. Il ricorso al giudice di pace non è quindi una via per attenuare le conseguenze: è una via per contestare la responsabilità. Il resto è a favore di chi ricorre — si può fare da soli, si può spedire per posta, il processo è esente da tasse, l'onere della prova resta sull'amministrazione (comma 10) che deve depositare gli atti dell'accertamento, e l'opposizione si estende automaticamente alle sanzioni accessorie.
A chi si applica
A chi ha ricevuto un verbale di accertamento di una violazione del codice della strada e non ha pagato in misura ridotta.
Quando si applica
Dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale.
Quando non si applica
Non si applica se è già stato presentato ricorso al prefetto: in quel caso il ricorso al giudice di pace è inammissibile. E non si applica all'ordinanza-ingiunzione del prefetto, che si impugna ai sensi dell'articolo 6.
Cosa puoi fare
Depositare il ricorso entro trenta giorni, anche per posta, personalmente e senza avvocato. Chiedere nello stesso atto la sospensione dell'efficacia esecutiva. Verificare che l'amministrazione depositi gli atti dell'accertamento dieci giorni prima dell'udienza.
Cosa devi fare
Scegliere **prima** fra ricorso al prefetto e ricorso al giudice di pace: sono alternativi, e aver percorso il primo chiude il secondo.
Termini
Trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, a pena di inammissibilità. Sessanta giorni per chi risiede all'estero.
Attenzione
Se il ricorso è rigettato la sanzione è determinata dal giudice **fra il minimo e il massimo edittale**: può risultare superiore a quanto si sarebbe pagato accettando il verbale, e lo sconto per il pagamento entro cinque giorni non è più recuperabile. Il rigetto non consente al giudice di escludere le sanzioni accessorie né la decurtazione dei punti. Questa scheda descrive la procedura, non dice se convenga farlo.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.