Testo normativo
Art. 6
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato dal presente decreto legislativo.
«Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;
commi 2 - 7 (abrogati).».
- Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 reca: «Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.».
- La legge 15 dicembre 1990, n. 386 reca: «Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.».
- Si riporta il testo degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada.):
«Art. 205 (Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria). - 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2.
3.».
«Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonchè da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonchè a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.».
- Per il testo dell'articolo 415 del codice di procedura penale, vedasi nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-Testo A.):
«Art. 10 (Esenzioni). - 1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonchè il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4.
5.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonchè delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato.».
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 6 ottobre 2011 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Spiegazione — non è il testo di legge
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione: trenta giorni, e quasi sempre il giudice di pace
È la legge che spiega come si fa opposizione a una sanzione amministrativa. Hai trenta giorni dalla notifica, puoi spedire il ricorso per posta e puoi presentarti da solo, senza avvocato. Di solito si va dal giudice di pace del luogo dove è successo il fatto. Attenzione a due cose: fare ricorso non blocca il pagamento — la sospensione va chiesta — e se non ti presenti all'udienza il provvedimento viene confermato.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le controversie previste dall'articolo 22 della legge 689/1981 sono regolate dal rito del lavoro, salvo quanto previsto dall'articolo stesso. Prevede che l'opposizione si proponga **davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione**; che sia competente di regola il **giudice di pace**, e il **tribunale** quando la sanzione riguarda tutela del lavoro, igiene e sicurezza sul lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, tutela dell'ambiente, della flora, della fauna e delle aree protette, igiene degli alimenti e delle bevande, materia valutaria o antiriciclaggio, oppure quando la sanzione pecuniaria supera nel massimo 15.493 euro, o quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, con le eccezioni indicate. Stabilisce che il ricorso è proposto **a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento**, sessanta se il ricorrente risiede all'estero, e **può essere depositato anche a mezzo del servizio postale**. Prevede che l'efficacia esecutiva possa essere sospesa secondo l'articolo 5; che il giudice ordini all'autorità di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto e degli atti dell'accertamento e della contestazione o notificazione; che nel giudizio di primo grado **l'opponente e l'autorità possano stare in giudizio personalmente**. Stabilisce che alla prima udienza il giudice dichiari inammissibile con sentenza il ricorso tardivo e convalidi con ordinanza appellabile il provvedimento se l'opponente o il difensore non si presentano senza legittimo impedimento, salvo che l'illegittimità risulti dai documenti allegati o che l'autorità non abbia depositato gli atti. Prevede che **il giudice accolga l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente**; che con la sentenza di accoglimento possa annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche solo nell'entità della sanzione, **che non può in ogni caso essere inferiore al minimo edittale**; e che gli atti del processo e la decisione siano esenti da ogni tassa e imposta, salvo il contributo unificato nei casi previsti.
Cosa significa
È **la norma a cui rinvia l'articolo 22 della legge 689/1981**, ed è quindi il testo che una persona deve leggere per fare opposizione a una sanzione amministrativa. Prima del 2011 la procedura stava in quell'articolo 22; il decreto l'ha svuotato e l'ha riscritta qui. Le cose che contano davvero sono cinque. **Primo: trenta giorni dalla notificazione, a pena di inammissibilità.** Non è un termine ordinatorio: scaduto, il giudice dichiara l'inammissibilità con sentenza, senza esaminare il merito. **Secondo: si può fare da soli.** Il comma 9 dice espressamente che nel giudizio di primo grado l'opponente può stare in giudizio personalmente, e il ricorso può essere spedito per posta. **Terzo: il giudice si sceglie da sé in base alla materia**, non alla comodità — luogo della violazione sempre, giudice di pace di regola, tribunale nelle materie elencate e oltre la soglia di 15.493 euro. **Quarto: l'onere della prova non è dell'opponente.** Il comma 11 stabilisce che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità: non spetta a chi si oppone dimostrare di essere innocente. A questo serve il deposito obbligatorio degli atti dell'accertamento imposto all'amministrazione dal comma 8 — se non li deposita, la posizione dell'opponente ne esce rafforzata. **Quinto: il giudice può ridurre la sanzione, ma non sotto il minimo edittale.** Va letto insieme al comma 10 lettera b: **non presentarsi all'udienza fa convalidare il provvedimento**, quindi l'opposizione va coltivata, non solo depositata.
A chi si applica
A chi ha ricevuto un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o un'ordinanza che dispone la sola confisca, ai sensi della legge 689/1981.
Quando si applica
Dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Quando non si applica
Non riguarda il verbale di accertamento del codice della strada, che ha un articolo proprio — l'articolo 7 — né le sanzioni per cui la legge attribuisce la competenza al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo.
Cosa puoi fare
Depositare il ricorso entro trenta giorni, anche per posta, senza obbligo di avvocato in primo grado. Chiedere nello stesso atto la **sospensione** dell'efficacia esecutiva, che non opera da sola. Verificare che l'autorità abbia depositato gli atti dell'accertamento dieci giorni prima dell'udienza: è un obbligo suo.
Cosa devi fare
Presentarsi alla prima udienza, personalmente o con un difensore. L'assenza ingiustificata fa convalidare il provvedimento opposto con ordinanza, salvo che l'illegittimità risulti già dai documenti allegati o che l'amministrazione non abbia depositato gli atti.
Termini
Trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, a pena di inammissibilità. Sessanta giorni per chi risiede all'estero.
Attenzione
Il termine è **a pena di inammissibilità**: il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo. E il giudice, accogliendo l'opposizione, può rideterminare la sanzione, ma **mai sotto il minimo edittale**: l'opposizione non garantisce di pagare meno. Questa scheda descrive la procedura, non valuta se nel singolo caso ci siano motivi fondati.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.