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Testo normativo

Art. 5

D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili

Sospensione dell'efficacia esecutiva

del provvedimento impugnato

1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
Questa versione vigente dal
6 ottobre 2011 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Fare ricorso non sospende il pagamento: la sospensione va chiesta

In parole semplici

Se fai ricorso, l'ente può comunque chiederti i soldi. Per fermarlo devi chiedere tu la sospensione al giudice, spiegando bene perché, e il giudice la dà solo se ci sono ragioni serie e concrete.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, nei casi in cui il decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il giudice vi provvede **se richiesto e sentite le parti**, con ordinanza non impugnabile, **quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione**. Prevede inoltre che, in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione possa essere disposta con decreto fuori udienza, che diviene inefficace se non è confermata entro la prima udienza successiva.

Cosa significa

È l'articolo che smentisce la convinzione più diffusa e più costosa in materia di ricorsi: **presentare l'opposizione non blocca da solo la riscossione.** L'ordinanza-ingiunzione resta titolo esecutivo, e l'amministrazione può procedere mentre la causa è pendente. Per fermarla servono tre cose, tutte e tre: che il singolo articolo preveda la sospensione; che la parte **la chieda**, perché il giudice non la dispone d'ufficio; e che esistano **gravi e circostanziate ragioni**, che il giudice deve indicare esplicitamente in motivazione. La formula non è di stile: «circostanziate» significa riferite al caso concreto, quindi una richiesta generica — «il provvedimento è illegittimo e il pagamento mi danneggia» — è tipicamente insufficiente. Il secondo comma copre l'urgenza vera: il giudice può sospendere subito, senza sentire l'altra parte, ma quel decreto è provvisorio e decade se non viene confermato alla prima udienza. L'ordinanza non è impugnabile: si ottiene lì o non si ottiene.

A chi si applica

A chi ha proposto una delle opposizioni per cui il decreto richiama questo articolo, fra cui quelle degli articoli 6, 7, 10, 15, 17 e 32.

Quando si applica

Dal momento in cui la sospensione è chiesta, e comunque nel corso del giudizio di opposizione.

Quando non si applica

Non si applica dove il singolo articolo non la prevede, e non opera automaticamente per il solo fatto che il ricorso è stato depositato.

Cosa puoi fare

Chiedere la sospensione **nell'atto di opposizione**, indicando fatti concreti e verificabili: che cosa accade se si paga subito, perché il danno non sarebbe riparabile dopo. In caso di pericolo imminente si può chiedere la sospensione immediata fuori udienza.

Cosa devi fare

Se la sospensione non viene concessa, tenere presente che i termini di pagamento del provvedimento impugnato corrono: la pendenza della causa non li sospende.

Attenzione

L'ordinanza che decide sulla sospensione **non è impugnabile**. E il decreto d'urgenza del secondo comma perde efficacia se non è confermato alla prima udienza: non è una sospensione definitiva.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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