Testo normativo
Art. 4
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
Mutamento del rito
1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.
2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, entro il termine di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile. (12)
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3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
Note di aggiornamento della fonte (6 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2023 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Se sbagli forma il giudice cambia il rito: non ricominci da capo
Se hai usato l'atto sbagliato, il giudice non ti butta fuori: cambia la forma e si va avanti, e la data in cui hai depositato resta quella. Ma se eri già fuori tempo, questo articolo non ti salva.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che quando una controversia è promossa in forme diverse da quelle previste dal decreto **il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza**, anche d'ufficio, entro il termine dell'articolo 171-bis del codice di procedura civile. Prevede che, se la controversia va trattata con il rito del lavoro, il giudice fissi l'udienza dell'articolo 420 e un termine perentorio per integrare gli atti introduttivi; che, dichiarando la propria incompetenza, disponga la riassunzione davanti al giudice competente con il rito stabilito dal decreto; e che **gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguito prima del mutamento**, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate.
Cosa significa
È l'articolo che rende l'errore di forma quasi sempre rimediabile, e merita di essere conosciuto perché toglie una paura che ferma molte persone. Chi propone un'opposizione con l'atto sbagliato — citazione invece di ricorso, o viceversa — non perde la causa: il giudice cambia il rito con un'ordinanza e il processo prosegue. Il comma 5 è la parte davvero importante: **gli effetti della domanda si producono secondo le regole del rito seguito all'inizio.** Vuol dire che se il termine di trenta giorni è stato rispettato con l'atto sbagliato, il termine è rispettato, e la conversione non lo fa rivivere né lo fa scadere. Attenzione al limite, però, ed è netto: restano ferme **le decadenze e le preclusioni già maturate**. Il mutamento del rito salva la forma, non fa recuperare un termine già scaduto e non rimette in gioco un'attività che era già preclusa.
A chi si applica
A chi ha introdotto una delle controversie del decreto con la forma processuale sbagliata.
Quando si applica
Fino al termine previsto dall'articolo 171-bis del codice di procedura civile.
Quando non si applica
Non sana il ricorso proposto oltre il termine: la tardività è una decadenza già maturata, e resta.
Cosa puoi fare
Se il giudice dispone il mutamento del rito, leggere subito l'ordinanza: quando si passa al rito del lavoro essa fissa un **termine perentorio** per integrare gli atti, e perentorio significa che scaduto quel termine l'integrazione non è più possibile.
Attenzione
La regola riguarda la forma dell'atto, non il rispetto dei termini né la scelta del giudice: se il giudice adito è incompetente, la causa va riassunta davanti a quello competente, e la riassunzione ha regole e tempi propri.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.