Testo normativo
Art. 3
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione
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1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile. (12)
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2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, il presidente del collegio designa il giudice relatore.
Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. (12)
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3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando è competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento è regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile. (12)
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Note di aggiornamento della fonte (6 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2023 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Le regole comuni quando il rito è quello semplificato
Regole tecniche su come il giudice organizza la causa quando il rito è quello semplificato ma a decidere è un collegio.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che nelle controversie disciplinate dal capo III non si applica il primo comma dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile; che quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale il presidente designa il giudice relatore e può delegare a un componente del collegio l'assunzione delle prove; e che quando è competente in primo grado la corte di appello il presidente nomina l'istruttore e il procedimento è regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile.
Cosa significa
Il gemello dell'articolo 2, per l'altro gruppo di controversie. Il rito semplificato di cognizione — introdotto dalla riforma del 2022 al posto del vecchio rito sommario — è pensato per cause che non richiedono un'istruttoria complessa: atti più snelli, udienza unica quando basta, decisione con sentenza. Molte delle materie del capo III, però, sono giudicate da un collegio o addirittura dalla corte di appello in primo grado, e il rito semplificato in origine è disegnato per il giudice unico. Questo articolo fa il raccordo: dice come si compone e come lavora il collegio quando il rito semplificato viene applicato a una causa collegiale. È una norma per il giudice più che per la parte, ma spiega perché in queste materie si trova a decidere un collegio pur trattandosi di un rito «semplificato».
A chi si applica
Alle parti delle controversie regolate dal capo III del decreto.
Quando si applica
In ogni giudizio regolato dal capo III del decreto.
Cosa puoi fare
Nulla di operativo: è una regola sull'organizzazione del giudizio. La cosa da verificare resta quella del proprio articolo — giudice competente, termine, forma del ricorso.
Attenzione
Il riferimento al rito semplificato è quello risultante dalla riforma del 2022, che ha sostituito il rito sommario di cognizione. Per i procedimenti instaurati prima delle date indicate dalle disposizioni transitorie si applicano le regole anteriori.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.