Testo normativo
Art. 32
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
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3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 maggio - 25 giugno 2019, n. 158 (in G.U. 1ª s.s. 03/07/2019, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente»".
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 4 luglio 2019 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Ingiunzione fiscale per entrate patrimoniali: rito ordinario, e la sospensione va chiesta
Se un Comune o un altro ente pubblico ti ingiunge di pagare un canone o una tariffa, puoi opporti davanti al giudice del posto dove sta l'ufficio che ha firmato l'atto, con una causa civile ordinaria. Anche qui: opporsi non blocca il pagamento, la sospensione va chiesta.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 639/1910, sono regolate dal **rito ordinario di cognizione**; che è competente **il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto**; e che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
Cosa significa
L'ingiunzione fiscale del regio decreto del 1910 è ancora oggi lo strumento con cui molti Comuni riscuotono le proprie entrate patrimoniali: canoni, concessioni, tariffe, rette. È un atto che vale come titolo esecutivo, quindi non serve una sentenza per procedere. Questo articolo dice come ci si oppone, e la scelta del rito è significativa: **il rito ordinario di cognizione**, non il rito del lavoro né quello semplificato. È il rito più completo — atto di citazione, termini a comparire ordinari, istruttoria piena — coerente con il fatto che qui si discute dell'esistenza stessa di un credito, spesso di importo rilevante, e non della legittimità di una sanzione. Il richiamo all'articolo 5 conferma la regola generale: **opporsi non sospende la riscossione**, la sospensione va chiesta e concessa. Il giudice competente è quello del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione.
A chi si applica
A chi ha ricevuto un'ingiunzione di pagamento per entrate patrimoniali dello Stato o di altri enti pubblici.
Quando si applica
Dalla notificazione dell'ingiunzione.
Cosa puoi fare
Chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva nell'atto di opposizione, con ragioni gravi e circostanziate: senza richiesta la riscossione prosegue.
Attenzione
L'articolo non fissa un termine proprio per l'opposizione: il termine sta nell'articolo 3 del regio decreto 639/1910, che questo sito non ha in archivio. Trattandosi di rito ordinario, l'assistenza di un difensore è di regola necessaria salvo le cause di valore contenuto davanti al giudice di pace.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.