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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 33

D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili

Delle controversie in materia di liquidazione

degli usi civici

1. L'appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è regolato dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari regionali delle restanti regioni.

3. L'appello è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

4. L'appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie può essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente all'impugnazione di questa.

5. L'atto di citazione è notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti gli atti istruttori compiuti nella causa.

7. La sentenza che definisce il giudizio è comunicata, a cura della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Note all'art. 33:

- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 32. Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la rivendicazione delle terre è ammesso reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

commi 2 - 5 (abrogati).».

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
Questa versione vigente dal
6 ottobre 2011 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Usi civici: appello a Roma, o a Palermo per la Sicilia, entro trenta giorni

In parole semplici

Le liti sugli usi civici — i diritti collettivi su terreni e boschi — le decide in primo grado un commissario regionale. Per appellare si va a Roma, o a Palermo se si tratta della Sicilia, entro trenta giorni.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che l'appello contro le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, previsto dall'articolo 32 della legge 1766/1927, è regolato dal **rito ordinario di cognizione**, salvo quanto previsto dall'articolo stesso. Prevede che siano competenti **la corte di appello di Palermo** per i provvedimenti del commissario per la Regione Siciliana e **la corte di appello di Roma** per quelli dei commissari delle restanti regioni; che l'appello sia proposto **a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla notificazione** del provvedimento impugnato; che l'appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie possa essere proposto **solo dopo la decisione definitiva e insieme a questa**; che l'atto di citazione sia notificato a tutti coloro che hanno interesse a opporsi e che al giudizio partecipi il pubblico ministero; che il commissario trasmetta gli atti istruttori su richiesta della cancelleria; e che la sentenza sia comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Cosa significa

Gli usi civici sono diritti collettivi antichi — legnatico, pascolo, semina — che appartengono a una comunità e non a singoli proprietari, e in Italia sono ancora vivi su vaste superfici. Le controversie sono decise in primo grado da un commissario regionale, e questo articolo regola l'appello. La particolarità è la **concentrazione della competenza in due sole corti d'appello per tutto il Paese**: Roma per tutte le regioni, Palermo per la Sicilia. È una scelta di specializzazione — la materia è antica, tecnica e poco frequente — e ha una conseguenza pratica: chi appella deve andare a Roma o a Palermo, indipendentemente da dove si trovi il terreno. L'altra regola da conoscere è quella del comma 4: **le decisioni preparatorie o interlocutorie non si appellano subito**, ma solo insieme alla decisione definitiva. Serve a evitare che il procedimento venga frammentato in una serie di impugnazioni intermedie.

A chi si applica

A chi è parte di una controversia sulla liquidazione degli usi civici decisa da un commissario regionale.

Quando si applica

Dalla notificazione della decisione del commissario regionale.

Cosa puoi fare

Notificare l'atto di citazione a tutti coloro che hanno interesse a opporsi alla riforma della decisione: l'elenco non è discrezionale.

Termini

Trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, a pena di inammissibilità.

Attenzione

Le decisioni preparatorie o interlocutorie **non sono immediatamente appellabili**: vanno impugnate insieme alla decisione definitiva. La disciplina sostanziale degli usi civici sta nella legge 1766/1927 e nella normativa successiva, non presente in archivio.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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