Testo normativo
Art. 31
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal
rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie
, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
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2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3.
Il ricorso
è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
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4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. (16)
4-bis. Fino alla
fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione
la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.
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5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898. (2)
Note di aggiornamento della fonte (8 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 6, "nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore".
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AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 -23 luglio, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2024, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso".
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 26 novembre 2024 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Rettificazione di attribuzione di sesso: tribunale del luogo di residenza, in composizione collegiale
La domanda si presenta al tribunale del posto dove si vive e la decide un collegio. Se si è sposati, la sentenza scioglie il matrimonio: ma marito e moglie possono dichiarare insieme, in udienza, di voler proseguire come unione civile, e vanno fatti in tempo — prima che la causa vada in decisione.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 164/1982 sono regolate dal **rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie**, salvo quanto previsto dall'articolo stesso. Prevede che sia competente **il tribunale in composizione collegiale del luogo di residenza dell'attore**; che il ricorso sia notificato al coniuge e ai figli e che al giudizio partecipi il pubblico ministero; che, **quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizzi con sentenza passata in giudicato**; che, fino alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, la persona che ha proposto la domanda e il coniuge possano, con dichiarazione congiunta resa personalmente in udienza, esprimere la volontà di **costituire l'unione civile** in caso di accoglimento; che la sentenza di accoglimento ordini all'ufficiale di stato civile la rettificazione nel registro dell'atto di nascita; e che la sentenza **non abbia effetto retroattivo** e determini lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili.
Cosa significa
L'articolo colloca la procedura nel rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie — la collocazione risultante dalla riforma del 2022 — davanti a un tribunale collegiale del luogo di residenza di chi propone la domanda. Le due disposizioni che meritano attenzione sono al comma 4-bis e al comma 6. Il **comma 4-bis** consente a chi propone la domanda e al coniuge, con una dichiarazione congiunta resa personalmente in udienza, di scegliere che il rapporto prosegua come unione civile invece di sciogliersi: è la risposta a un problema reale, perché il comma 6 stabilisce che la sentenza determina lo scioglimento del matrimonio, e senza quella possibilità una coppia che intende restare unita si troverebbe separata per effetto di legge. La dichiarazione va resa entro un momento preciso del processo, prima che la causa sia rimessa in decisione, e in quella sede si scelgono anche cognome e regime patrimoniale. Il **comma 6** precisa inoltre che la sentenza non ha effetto retroattivo: gli atti compiuti in precedenza restano validi come sono stati compiuti.
A chi si applica
A chi chiede la rettificazione di attribuzione di sesso, al coniuge e ai figli, che devono essere destinatari della notifica del ricorso.
Quando si applica
Nel giudizio di rettificazione di attribuzione di sesso.
Cosa puoi fare
Se si è coniugati e si intende restare uniti, rendere con il coniuge la dichiarazione congiunta in udienza prima che la causa sia rimessa in decisione: è il momento in cui si può scegliere la costituzione dell'unione civile.
Attenzione
La sentenza determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili, salva la dichiarazione congiunta per la costituzione dell'unione civile. Questa scheda descrive la procedura; i presupposti sostanziali stanno nella legge 164/1982, che questo sito non ha in archivio.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.