Testo normativo
Art. 28
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
Delle controversie in materia di discriminazione
1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)
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2. È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente. (12)
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6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Della sentenza è data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. (12)
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Note di aggiornamento della fonte (6 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2023 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Discriminazione: basta portare indizi seri, poi tocca all'altra parte provare che non c'è stata
Se sei stato discriminato non devi dimostrarlo tu fino in fondo: basta che porti fatti concreti — anche numeri e statistiche — da cui si possa presumere che sia successo, e poi tocca all'altra parte dimostrare di no. Il giudice può farti risarcire anche il danno morale, ordinare che il comportamento cessi, imporre un piano per rimuovere la discriminazione e far pubblicare la sentenza su un giornale nazionale a spese di chi ha sbagliato. La causa si fa nel tribunale di casa tua e in primo grado puoi presentarti da solo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le controversie in materia di discriminazione previste dall'articolo 44 del D.Lgs. 286/1998, dall'articolo 4 del D.Lgs. 215/2003, dall'articolo 4 del D.Lgs. 216/2003, dall'articolo 3 della legge 67/2006 e dall'articolo 55-quinquies del D.Lgs. 198/2006 sono regolate dal rito semplificato di cognizione, salvo quanto previsto dall'articolo stesso. Prevede che sia competente **il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio**; che **nel giudizio di primo grado le parti possano stare in giudizio personalmente**; che, **quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetti al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione**, potendo i dati statistici riguardare anche assunzioni, regimi contributivi, mansioni e qualifiche, trasferimenti, progressione in carriera e licenziamenti; che con la sentenza il giudice possa **condannare al risarcimento del danno anche non patrimoniale**, ordinare la cessazione del comportamento e adottare, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti, e ordinare **un piano di rimozione delle discriminazioni accertate**; che nella liquidazione del danno il giudice tenga conto del fatto che l'atto o il comportamento **costituiscano ritorsione** a una precedente azione giudiziale o a una precedente attività volta a ottenere il rispetto della parità di trattamento; e che, accogliendo la domanda, il giudice possa ordinare **la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale a spese del convenuto**.
Cosa significa
È uno degli articoli più importanti del decreto e vale la pena leggerlo con attenzione, perché contiene la regola che rende la tutela contro le discriminazioni praticabile invece che teorica. **L'onere della prova si sposta.** Chi lamenta una discriminazione non deve dimostrarla: deve portare **elementi di fatto dai quali si possa presumere** che ci sia stata, e a quel punto è la controparte a dover provare che la discriminazione non c'è stata. La ragione è che la prova diretta di una discriminazione è quasi sempre nella disponibilità di chi l'ha commessa — nei criteri di selezione, nelle valutazioni interne, nei dati aziendali — e chiedere alla vittima di produrla significherebbe negarle il rimedio. Non è un'inversione totale: gli elementi di fatto vanno portati, e devono essere seri. Ma possono essere **dati statistici**, e l'articolo elenca quali: assunzioni, contributi, mansioni e qualifiche, trasferimenti, carriera, licenziamenti dell'azienda. Il resto dell'articolo è altrettanto concreto: **il risarcimento comprende il danno non patrimoniale**; il giudice può ordinare **un piano di rimozione** per il futuro, non solo cancellare l'atto; la **ritorsione aggrava** la liquidazione del danno, il che protegge chi ha già agito o si è già lamentato; e la pubblicazione della sentenza su un quotidiano nazionale a spese del convenuto è una sanzione reputazionale prevista dalla legge. Il foro è quello del **domicilio del ricorrente**, non della controparte: un'altra scelta di favore.
A chi si applica
A chi ritiene di aver subito una discriminazione nei casi previsti dalle norme richiamate: per nazionalità, origine etnica o razziale, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale, e nei casi di parità fra donne e uomini.
Quando si applica
Nel giudizio civile antidiscriminatorio.
Cosa puoi fare
Raccogliere elementi di fatto concreti — anche dati numerici e statistici sull'organizzazione — e portarli nel ricorso: è sufficiente che da essi si possa **presumere** la discriminazione. Si può stare in giudizio personalmente in primo grado. Chiedere, oltre al risarcimento, la cessazione del comportamento e il piano di rimozione.
Cosa devi fare
Segnalare al giudice se l'atto contestato è arrivato **dopo** una precedente azione o lamentela: la ritorsione incide sulla liquidazione del danno, e il giudice ne tiene conto solo se il fatto emerge.
Attenzione
L'attenuazione dell'onere della prova non è un'esenzione: gli elementi di fatto vanno comunque forniti, e devono consentire una presunzione, non un semplice sospetto. Questa scheda descrive lo strumento processuale, non stabilisce che cosa costituisca discriminazione nel singolo caso: le definizioni stanno nelle leggi richiamate dall'articolo.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.