Testo normativo
Art. 27
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)
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2. È competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.
4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. La sentenza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. (12)
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Note di aggiornamento della fonte (6 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2023 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Ordine dei giornalisti: il collegio giudicante è integrato da due giornalisti
Contro una decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si ricorre al tribunale entro trenta giorni. A decidere non ci sono solo magistrati: nel collegio siedono anche un giornalista e un pubblicista.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le controversie previste dall'articolo 63 della legge 69/1963, sull'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, salvo quanto previsto dall'articolo stesso. Prevede che sia competente **il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto** in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto, o in cui si è svolta l'elezione contestata, con la partecipazione del pubblico ministero; che **il collegio, in tribunale e in corte di appello, sia integrato da un giornalista e da un pubblicista** nominati ogni quadriennio dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale, non rinnovabili alla scadenza; che il ricorso sia proposto **a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla notifica** del provvedimento, sessanta se il ricorrente risiede all'estero; e che la sentenza di accoglimento possa **annullare, revocare o modificare** la deliberazione impugnata.
Cosa significa
La particolarità sta nella composizione del collegio: **un giornalista professionista e un pubblicista siedono accanto ai magistrati**, sia in tribunale sia in corte di appello. È una forma di giudizio misto, giustificata dal fatto che le deliberazioni dell'Ordine riguardano la deontologia e l'esercizio di una professione, materie in cui la competenza tecnica non è quella del solo giurista. La garanzia di indipendenza è nel divieto di rinnovo: chi ha svolto l'incarico per un quadriennio non può essere nominato di nuovo, il che riduce il rischio che quel ruolo diventi una posizione stabile legata all'Ordine. L'altra cosa da segnalare è l'ampiezza dei poteri del giudice: la sentenza può annullare, ma anche **revocare o modificare** la deliberazione, cioè sostituirla e non solo eliminarla.
A chi si applica
A giornalisti e pubblicisti destinatari di deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, e a chi contesta un'elezione dell'Ordine.
Quando si applica
Dalla notifica della deliberazione impugnata.
Cosa puoi fare
Proporre il ricorso al tribunale del capoluogo del distretto entro trenta giorni dalla notifica.
Termini
Trenta giorni dalla notifica del provvedimento, a pena di inammissibilità. Sessanta giorni per chi risiede all'estero.
Attenzione
La disciplina sostanziale — iscrizione agli albi, deontologia, sanzioni disciplinari — sta nella legge 69/1963, che questo sito non ha in archivio.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.