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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 26

D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili

Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai

1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)

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2. È competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è competente la corte di appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione più vicina. Al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura cautelare va proposto, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento cautelare è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

Note di aggiornamento della fonte (6 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2023 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Provvedimenti disciplinari sui notai: corte d'appello, trenta giorni, dieci per le misure cautelari

In parole semplici

Un notaio sanzionato dalla commissione disciplinare regionale può andare in corte d'appello entro trenta giorni. Se invece si tratta di una misura cautelare, il tempo è molto più breve: dieci giorni.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e delle misure cautelari previste dagli articoli 158 e 158-novies della legge 89/1913 sono regolate dal rito semplificato di cognizione, salvo quanto previsto dall'articolo stesso. Prevede che sia competente **la corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina** che ha pronunciato il provvedimento, con la partecipazione del pubblico ministero; che il ricorso contro il provvedimento disciplinare sia proposto **a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla notificazione** della decisione o, in difetto, entro sei mesi dal deposito; che il ricorso contro la misura cautelare sia proposto **a pena di inammissibilità entro dieci giorni** dalla notificazione; che contro la decisione della corte di appello sul provvedimento disciplinare sia ammesso ricorso per cassazione **solo nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360, primo comma**, del codice di procedura civile, e contro quella sulla misura cautelare per violazione di legge; e che la Corte di cassazione pronunci con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

Cosa significa

Materia professionale, ma illustra bene due tecniche che ricorrono in tutto il decreto. La prima è il **doppio termine con dies a quo alternativo**: trenta giorni dalla notificazione, oppure, se la notificazione non avviene, sei mesi dal deposito. Serve a evitare che l'inerzia nel notificare renda impugnabile all'infinito un provvedimento, e insieme che la mancata notificazione precluda l'impugnazione: è lo schema del termine breve e del termine lungo del processo civile. La seconda è il **termine ridotto per le misure cautelari** — dieci giorni — perché una misura cautelare produce effetti immediati sull'esercizio della professione e non può restare a lungo incerta. Da notare anche la limitazione dei motivi di ricorso per cassazione ai soli numeri 3) e 5) dell'articolo 360: violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo. Non si può quindi rimettere in discussione la valutazione dei fatti.

A chi si applica

Ai notai destinatari di provvedimenti disciplinari o di misure cautelari, e agli altri soggetti legittimati dalla legge notarile.

Quando si applica

Dalla notificazione o dal deposito del provvedimento disciplinare, o dalla notificazione della misura cautelare.

Cosa puoi fare

Verificare subito se il provvedimento è disciplinare o cautelare: i termini sono diversi, trenta giorni contro dieci.

Termini

Trenta giorni dalla notificazione della decisione disciplinare, o sei mesi dal deposito in mancanza di notificazione; dieci giorni dalla notificazione per la misura cautelare. Tutti a pena di inammissibilità.

Attenzione

Il ricorso per cassazione contro la decisione disciplinare è ammesso solo per i motivi indicati: non consente di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti. La disciplina sostanziale sta nella legge notarile 89/1913, non presente in archivio.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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