Testo normativo
Art. 25
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
1. Le controversie previste dall'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito semplificato di cognizione. (12)
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Note di aggiornamento della fonte (6 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2023 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Intercettazioni diffuse illecitamente: la riparazione si chiede con il rito semplificato
Se il contenuto di intercettazioni che ti riguardano viene diffuso illecitamente, puoi chiedere una riparazione in sede civile. Questo articolo dice solo con quale procedura si fa.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le controversie previste dall'articolo 4 del D.L. 259/2006, convertito con modificazioni dalla legge 281/2006, in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche, sono regolate dal **rito semplificato di cognizione**.
Cosa significa
Un articolo di una riga sola, che però indica una tutela poco conosciuta: chi subisce la diffusione illecita del contenuto di intercettazioni che lo riguardano ha diritto a una riparazione, e la domanda si propone con il rito semplificato di cognizione. Il decreto non aggiunge deroghe — nessuna regola speciale sulla competenza, sul termine o sulla difesa — quindi valgono le regole ordinarie del rito semplificato e quelle della legge che prevede il diritto. È utile saperlo perché la sanzione penale per chi diffonde e la riparazione per chi la subisce sono due cose distinte: la seconda non è automatica, va chiesta.
A chi si applica
A chi ha subito la diffusione illecita del contenuto di intercettazioni telefoniche che lo riguardano.
Quando si applica
Nel giudizio civile di riparazione previsto dall'articolo 4 del D.L. 259/2006.
Cosa puoi fare
Proporre la domanda con il rito semplificato di cognizione. La riparazione non è automatica: va chiesta al giudice civile.
Attenzione
I presupposti, la misura della riparazione e i termini stanno nel D.L. 259/2006, che questo sito non ha in archivio. Questo articolo indica solo il rito.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.