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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 24

D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili

Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo

1. Le controversie previste dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)

13

2. È competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando il ricorrente è lo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il ricorso è proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

4. Il ricorso è notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione elettorale.

5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

7. Il provvedimento che definisce il giudizio è comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

Note di aggiornamento della fonte (6 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2023 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Cancellato dalle liste elettorali: trenta giorni per andare in corte d'appello, da soli e senza spese

In parole semplici

Se ti tolgono dalle liste elettorali o non ti iscrivono, hai trenta giorni per andare in corte d'appello. Puoi farlo da solo, non paghi nulla, e la causa viene trattata con urgenza.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le controversie previste dall'articolo 42 del D.P.R. 223/1967, sull'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, salvo quanto previsto dall'articolo stesso. Prevede che sia competente **la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione**, con la partecipazione del pubblico ministero; che il ricorso sia proposto **a pena di inammissibilità entro trenta giorni** dalla notificazione, quando il ricorrente è il cittadino che aveva reclamato, presentato domanda d'iscrizione o era stato cancellato dalle liste, e **negli altri casi entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata**, anche su iniziativa del procuratore della Repubblica, con termini raddoppiati per i cittadini residenti all'estero; che **le parti possano stare in giudizio personalmente in ogni grado**; che il provvedimento sia comunicato al presidente della Commissione e al sindaco, che ne cura senza spese l'esecuzione e la notificazione; che gli atti e la decisione siano **esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria**; e che la controversia sia trattata in via di urgenza in ogni grado.

Cosa significa

Riguarda il diritto di voto in sé — l'elettorato attivo — cioè l'iscrizione nelle liste elettorali. Se una domanda di iscrizione viene respinta o se un nome viene cancellato dalle liste, questa è la via per contestarlo. Le garanzie sono quelle tipiche del contenzioso elettorale, e qui hanno un peso particolare perché in gioco c'è il presupposto di tutti gli altri diritti politici: **si può fare da soli in ogni grado**, il processo è **completamente gratuito**, la trattazione è **urgente**. Due dettagli pratici: i termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero, e il dies a quo cambia a seconda di chi ricorre — la notificazione per l'interessato, l'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata per chiunque altro, incluso il procuratore della Repubblica, che può agire anche d'ufficio a tutela della regolarità delle liste.

A chi si applica

Al cittadino a cui sia stata negata l'iscrizione o che sia stato cancellato dalle liste elettorali, a chi vi abbia interesse e al procuratore della Repubblica.

Quando si applica

Dopo la decisione della Commissione elettorale circondariale o la pubblicazione della lista rettificata.

Cosa puoi fare

Proporre il ricorso personalmente, senza avvocato e senza spese: la legge lo consente in ogni grado.

Termini

Trenta giorni dalla notificazione della decisione per l'interessato, o dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata negli altri casi, a pena di inammissibilità. Termini raddoppiati per i cittadini residenti all'estero.

Attenzione

Questa scheda descrive la procedura di impugnazione, non i requisiti dell'elettorato attivo né le cause di cancellazione dalle liste, che stanno nel D.P.R. 223/1967, non presente in archivio.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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