Testo normativo
Art. 23
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
Delle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo
1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)
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2. È competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
5. La sentenza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione, è immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione. (12)
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6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale. (12)
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8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
Note di aggiornamento della fonte (6 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2023 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Elezioni europee: si impugna in corte d'appello entro trenta giorni dalla Gazzetta
Per contestare l'elezione di un parlamentare europeo si va in corte d'appello entro trenta giorni dalla pubblicazione dei nomi in Gazzetta Ufficiale. Il processo non costa e si tratta con urgenza.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le controversie previste dall'articolo 44 della legge 18/1979 in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo sono regolate dal rito semplificato di cognizione, salvo quanto previsto dall'articolo stesso. Prevede che sia competente **la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione**, con la partecipazione del pubblico ministero; che il ricorso sia proposto **a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti**, sessanta se il ricorrente risiede all'estero; che i termini per la notifica e la costituzione siano perentori; che la sentenza sia trasmessa per l'esecuzione al presidente dell'ufficio elettorale nazionale; che il ricorso per cassazione si proponga entro trenta giorni dalla comunicazione, con termini ridotti alla metà; che gli atti e la decisione siano **esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria**; e che la controversia sia trattata in via di urgenza in ogni grado.
Cosa significa
Il gemello dell'articolo 22 per le elezioni europee, con due differenze che contano. Il giudice è **la corte di appello**, non il tribunale: si sale di grado perché l'elezione riguarda un'assemblea sovranazionale e l'ufficio elettorale che proclama ha competenza di circoscrizione. E il termine decorre da un momento pubblico e uguale per tutti — **la pubblicazione dei nominativi degli eletti nella Gazzetta Ufficiale** — non da una notificazione individuale: chiunque voglia impugnare deve quindi tenere d'occhio la Gazzetta, perché nessuno gli comunicherà nulla. Restano le caratteristiche comuni al contenzioso elettorale: processo gratuito, trattazione urgente in ogni grado, termini perentori per notifica e costituzione.
A chi si applica
A chi ha titolo a impugnare l'elezione o la surrogazione nelle elezioni per il Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 44 della legge 18/1979.
Quando si applica
Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti.
Cosa puoi fare
Verificare la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il termine decorre da lì e non da una comunicazione personale.
Termini
Trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a pena di inammissibilità; sessanta per chi risiede all'estero. Trenta giorni dalla comunicazione per il ricorso per cassazione.
Attenzione
La legittimazione a ricorrere è quella prevista dall'articolo 44 della legge 18/1979, che questo sito non ha in archivio, e non coincide necessariamente con l'azione popolare dell'articolo 22.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.