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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 22

D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili

Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali

1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)

13

2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria.

Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

6. La sentenza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perchè entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente. (12)

13

7. Contro la sentenza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonchè dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilità. (12)

13

8. L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello. (12)

13

9. Il termine per l'appello decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza nell'albo dell'ente. (12)

13

10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della metà. (12)

13

12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

13. Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione è data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.

14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

16. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

Note di aggiornamento della fonte (6 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2023 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Elezioni comunali, provinciali e regionali: qualsiasi elettore può impugnare

In parole semplici

Se pensi che qualcuno non potesse essere eletto nel tuo comune, nella tua provincia o nella tua regione, puoi fare ricorso anche se non c'entri nulla: basta essere elettore lì. Puoi farlo da solo, senza avvocato e senza pagare. E se il giudice ti dà ragione può correggere il risultato, mettendo al posto dell'eletto chi ne aveva diritto.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le controversie in materia di azioni popolari, eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, salvo quanto previsto dall'articolo stesso. Prevede la competenza del tribunale della circoscrizione in cui è compreso il comune, il capoluogo di provincia o il capoluogo di regione, **in composizione collegiale e con la partecipazione del pubblico ministero**; che il ricorso contro le deliberazioni in materia di eleggibilità sia proposto **a pena di inammissibilità entro trenta giorni** dalla data finale di pubblicazione o dalla notificazione, sessanta se il ricorrente risiede all'estero; che i termini per la notifica e la costituzione siano perentori; che la sentenza sia trasmessa all'ente per la pubblicazione del dispositivo all'albo per quindici giorni; che **l'appello possa essere proposto da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque vi abbia diretto interesse**, dal procuratore della Repubblica e dal prefetto che abbia promosso l'azione; che **l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia sospesa in pendenza di appello**; che il ricorso per cassazione si proponga entro trenta giorni dalla comunicazione, con termini ridotti della metà; che **il giudice, accogliendo il ricorso, corregga il risultato delle elezioni e sostituisca ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo**; che **le parti possano stare in giudizio personalmente in ogni grado**; che gli atti e la decisione siano esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria; e che la controversia sia trattata in via di urgenza in ogni grado.

Cosa significa

È il modo in cui l'ordinamento consente a un cittadino qualunque di controllare la regolarità di un'elezione locale, e la parola tecnica è «azione popolare»: **non serve essere stati candidati né aver subito un danno personale**, basta essere elettori di quell'ente. Il comma 7 lo ripete per l'appello, e il comma 14 aggiunge la conseguenza pratica: si può stare in giudizio personalmente in ogni grado, senza avvocato, e senza pagare tasse né spese di cancelleria. È una scelta coerente con la natura del diritto in gioco — la correttezza della rappresentanza appartiene alla comunità, non al singolo — ed è uno degli strumenti di controllo civico più concreti dell'ordinamento italiano, e fra i meno conosciuti. Il potere del giudice non si ferma all'annullamento: il comma 12 gli consente di **correggere il risultato e sostituire i candidati illegittimamente proclamati con quelli che avevano diritto**. Da tenere presente il comma 8: la sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva se viene appellata, quindi chi è stato dichiarato ineleggibile resta in carica fino alla decisione d'appello.

A chi si applica

A qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale, a chiunque vi abbia diretto interesse, al procuratore della Repubblica e, nei casi previsti, al prefetto.

Quando si applica

Dopo la proclamazione degli eletti o la deliberazione in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità.

Cosa puoi fare

Proporre il ricorso personalmente, senza avvocato e senza spese. I termini per la notifica e la costituzione sono perentori: vanno rispettati alla lettera.

Termini

Trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione o dalla sua notificazione, a pena di inammissibilità; sessanta per chi risiede all'estero. Trenta giorni dalla comunicazione per il ricorso per cassazione.

Attenzione

L'efficacia della sentenza di primo grado **è sospesa in pendenza di appello**: l'eletto resta in carica fino alla decisione. Questa scheda descrive la procedura, non le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, che stanno nelle leggi elettorali richiamate dall'articolo.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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