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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 21

D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili

Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio

1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)

13

2. È competente il tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, secondo comma, della medesima legge.

4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato a mezzo del servizio postale.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione il presidente provvede entro dieci giorni.

6. Il tribunale può assumere informazioni e disporre l'assunzione di prove d'ufficio.

7. Il procedimento è esente dal contributo unificato e la decisione non è soggetta a registrazione.

Note di aggiornamento della fonte (6 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2023 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Trattamento sanitario obbligatorio: il presidente del tribunale può sospenderlo anche d'ufficio

In parole semplici

Contro un trattamento sanitario obbligatorio si può ricorrere al tribunale, anche per posta e anche tramite una persona di fiducia, e non si paga nulla. La cosa che rende diverso questo articolo: il presidente del tribunale può sospendere il trattamento **anche senza che nessuno lo chieda**, entro dieci giorni.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le controversie previste dall'articolo 5 della legge 180/1978 sono regolate dal rito semplificato di cognizione, salvo quanto previsto dall'articolo stesso. Prevede che sia competente **il tribunale in composizione collegiale**, con la partecipazione del pubblico ministero; che il ricorso del sindaco sia proposto a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato; che **nel giudizio di primo grado le parti possano stare in giudizio personalmente** e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, e che il ricorso possa essere presentato a mezzo del servizio postale; che, **in deroga all'articolo 5, il presidente del tribunale possa sospendere il trattamento anche prima dell'udienza e d'ufficio**, sentito il pubblico ministero e acquisito il provvedimento, provvedendo entro dieci giorni; che il tribunale possa assumere informazioni e disporre prove d'ufficio; e che il procedimento sia **esente dal contributo unificato** e la decisione non soggetta a registrazione.

Cosa significa

È l'unico articolo del decreto in cui il giudice può intervenire **d'ufficio, senza che nessuno glielo chieda**, ed è una deroga dichiarata all'articolo 5. La ragione è evidente una volta detta: qui è in gioco la libertà personale di una persona che si trova in trattamento sanitario obbligatorio, e che proprio per la sua condizione può non essere in grado di chiedere nulla. Se la sospensione dipendesse dall'istanza di parte, la tutela mancherebbe proprio nei casi in cui serve di più. Da qui anche le altre scelte: il potere del tribunale di assumere informazioni e disporre prove d'ufficio, la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero, la possibilità di farsi rappresentare da una persona di fiducia con un semplice mandato scritto, il ricorso spedibile per posta, il procedimento gratuito. Il termine di dieci giorni entro cui il presidente deve provvedere sulla sospensione è breve perché ogni giorno di trattamento non dovuto è un giorno di libertà tolta.

A chi si applica

Alla persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, a chi vi abbia interesse e al sindaco nei casi previsti dalla legge 180/1978.

Quando si applica

Durante il trattamento sanitario obbligatorio e nel giudizio sulla sua convalida.

Cosa puoi fare

Presentare il ricorso anche per posta e anche tramite una persona di fiducia munita di mandato scritto. Non è indispensabile un'istanza formale di sospensione: il presidente del tribunale può disporla d'ufficio.

Termini

Trenta giorni per il ricorso del sindaco ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 180/1978. Dieci giorni entro cui il presidente provvede sulla sospensione.

Attenzione

Questa scheda descrive la procedura di opposizione. I presupposti del trattamento sanitario obbligatorio, la sua durata e le condizioni per disporlo stanno nella legge 180/1978, che questo sito non ha in archivio.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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