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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 19-ter

D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili

(Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)

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1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito semplificato di cognizione. (12) (13)

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.

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4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare.

5. Quando è presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza è adottata entro 5 giorni.

6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.(12)(13)

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7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Note di aggiornamento della fonte (9 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (17)

È stato ripristinato il testo già in vigore dal 1-1-2023 a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, che disponeva la modifica del comma 6 e rubrica e l'abrogazione del comma 3 del presente articolo, ad opera della L. 9 dicembre 2024, n. 187, di conversione del D.L. medesimo.

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
Questa versione vigente dal
11 dicembre 2024 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Permessi umanitari temporanei negati o revocati: trenta giorni, collegio, nessun appello

In parole semplici

Se ti negano o ti revocano un permesso umanitario temporaneo hai trenta giorni per fare ricorso al tribunale con la sezione immigrazione. Se chiedi la sospensione, il giudice decide entro cinque giorni. Non c'è appello: solo la Cassazione, e lì la delega all'avvocato va firmata dopo la comunicazione della decisione, altrimenti il ricorso non viene neppure esaminato.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del D.L. 13/2017 sono regolate dal rito semplificato di cognizione, e che è competente **il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento**, che giudica **in composizione collegiale**. Prevede che il ricorso sia proposto **a pena di inammissibilità entro trenta giorni** dalla notificazione, sessanta se il ricorrente risiede all'estero, anche per posta o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; che sull'istanza di sospensione l'ordinanza sia adottata entro cinque giorni; e che **la sentenza non sia appellabile**, con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione, procura da conferire in data successiva alla comunicazione a pena di inammissibilità, e decisione della Cassazione entro sei mesi in caso di rigetto.

Cosa significa

Riguarda il diniego o la revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. Le due cose da segnalare sono la **rapidità imposta sull'istanza di sospensione** — cinque giorni per l'ordinanza, un termine fra i più stretti del decreto, perché qui la permanenza regolare sul territorio dipende da quel provvedimento — e la **regola sulla procura per il ricorso per cassazione**, che è insolita e va conosciuta perché fa perdere ricorsi: la procura al difensore deve essere conferita **in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata**, e il difensore deve certificarne la data, a pena di inammissibilità. Una procura firmata prima, magari all'inizio della vicenda, non è valida per quel ricorso. Il giudizio è collegiale, ma la trattazione è affidata a un componente designato dal presidente della sezione specializzata.

A chi si applica

A chi si è visto negare o revocare un permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario.

Quando si applica

Dalla notificazione del provvedimento di diniego o revoca.

Cosa puoi fare

Chiedere la sospensione: su di essa il giudice decide entro cinque giorni. Per il ricorso per cassazione, far rilasciare la procura in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza.

Termini

Trenta giorni dalla notificazione, a pena di inammissibilità; sessanta per chi risiede all'estero. Trenta giorni dalla comunicazione per il ricorso per cassazione.

Attenzione

La sentenza **non è appellabile**. La procura per il ricorso per cassazione conferita prima della comunicazione dell'ordinanza rende il ricorso inammissibile: è un adempimento formale che va rispettato alla lettera.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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