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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 19-bis

D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili

Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana

1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione. (12) (13)

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.

2-bis.

Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

2-ter.

Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.

(5)

Note di aggiornamento della fonte (9 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L.

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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
Questa versione vigente dal
29 marzo 2025 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Cittadinanza e apolidia: la prova spetta a chi chiede, e testimoni e giuramento non sono ammessi

In parole semplici

Le cause sulla cittadinanza si fanno nel tribunale con la sezione immigrazione del posto dove vivi. Due cose pesano: non puoi portare testimoni, servono documenti, e tocca a te dimostrare che non c'è stato nulla che abbia impedito o fatto perdere la cittadinanza.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione, e che è competente **il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione del luogo in cui il ricorrente ha la dimora**. Prevede inoltre che, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, **nelle controversie sull'accertamento della cittadinanza italiana non siano ammessi il giuramento e la prova testimoniale**, e che **chi chiede l'accertamento della cittadinanza debba allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita** della cittadinanza previste dalla legge.

Cosa significa

La competenza è di favore — il tribunale del luogo di dimora — ma i due commi aggiunti di recente vanno nella direzione opposta e sono la parte da capire. **Niente testimoni e niente giuramento:** in cause che riguardano spesso fatti antichi — un'emigrazione, una nascita all'estero, un atto di stato civile mancante — la prova deve essere documentale, e chi contava sulla testimonianza di un familiare non può più farlo. **L'onere della prova è a carico di chi chiede la cittadinanza, e in forma negativa:** non basta dimostrare la discendenza, occorre allegare e provare che non si sono verificate le cause di mancato acquisto o di perdita previste dalla legge. Provare che qualcosa **non** è accaduto è strutturalmente più difficile che provare che è accaduto, e questa è una scelta consapevole del legislatore, che ha reso più gravoso il riconoscimento della cittadinanza per discendenza. È utile saperlo prima di iniziare una causa, non dopo.

A chi si applica

A chi chiede l'accertamento giudiziale della cittadinanza italiana o dello stato di apolidia.

Quando si applica

Nei giudizi di accertamento dello stato di apolidia e della cittadinanza italiana.

Cosa puoi fare

Raccogliere in anticipo la documentazione: atti di stato civile, certificati, documentazione consolare. La prova testimoniale non è ammessa, quindi il fascicolo documentale è tutto.

Attenzione

Il divieto di giuramento e prova testimoniale e l'onere della prova negativa riguardano le controversie sulla **cittadinanza italiana**. Questa scheda descrive la procedura e il regime probatorio, non i requisiti sostanziali per acquistare o conservare la cittadinanza, che stanno nella legge 91/1992, non presente in archivio.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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