Testo normativo
Art. 10
D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili
(Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali).
1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.
5. L'interessato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile.
6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante può presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire l'eventuale presentazione delle osservazioni.
10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonchè il risarcimento del danno.
- Atto
- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
- Questa versione vigente dal
- 19 settembre 2018 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Contro un provvedimento del Garante privacy: tribunale, trenta giorni, e nessun appello
Se il Garante privacy decide qualcosa che non condividi — o non decide affatto — puoi andare in tribunale entro trenta giorni, scegliendo fra il tribunale di casa tua e quello di chi tratta i tuoi dati. Si decide una volta sola: appello non ce n'è.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le controversie previste dall'articolo 152 del D.Lgs. 196/2003 sono regolate dal rito del lavoro, salvo quanto previsto dall'articolo stesso. Prevede che siano competenti, **in via alternativa**, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede **oppure** il tribunale del luogo di residenza dell'interessato; che il ricorso contro i provvedimenti del Garante, compresi quelli emessi a seguito di reclamo, sia proposto **a pena di inammissibilità entro trenta giorni** dalla comunicazione del provvedimento, sessanta se il ricorrente risiede all'estero; e che, **decorso il termine previsto per la decisione del reclamo** dall'articolo 143, comma 3, del codice privacy, chi vi ha interesse possa ricorrere al tribunale entro trenta giorni dalla scadenza, anche quando è scaduto il termine trimestrale senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento. Stabilisce che l'interessato possa dare mandato a un ente del terzo settore attivo nella tutela dei dati personali; che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato possa essere sospesa secondo l'articolo 5; che la mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza comporti l'estinzione del processo con spese a suo carico; che il Garante, se non è parte, possa presentare osservazioni; e che **la sentenza non sia appellabile** e possa prescrivere le misure necessarie nonché il risarcimento del danno.
Cosa significa
È l'articolo che chiude il percorso della tutela dei dati personali: dopo il reclamo al Garante, questa è la via giudiziaria. Tre cose meritano attenzione. **La competenza è alternativa e la scelta è di chi ricorre:** si può andare dal tribunale del luogo in cui ha sede il titolare del trattamento oppure da quello della propria residenza — una regola di favore rara, che evita di dover raggiungere la sede di una grande società. **Il silenzio del Garante non blocca:** il comma 4 consente di rivolgersi al tribunale quando il termine per decidere il reclamo è scaduto, e anche quando è passato il trimestre senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento; il ritardo dell'autorità non lascia quindi senza rimedio. **La sentenza non è appellabile:** si decide in un grado solo, con il ricorso per cassazione come unica impugnazione. Da notare anche il comma 5, che consente di farsi rappresentare da un ente del terzo settore attivo nella protezione dei dati: è la traduzione italiana della facoltà prevista dal regolamento europeo.
A chi si applica
A chi ha ricevuto un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, o ha presentato un reclamo su cui il Garante non ha deciso nei termini.
Quando si applica
Dalla comunicazione del provvedimento, o dalla scadenza del termine per la decisione sul reclamo.
Quando non si applica
Non riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie del Garante nella parte in cui altre disposizioni ne regolino diversamente l'impugnazione, né sostituisce il reclamo: il reclamo al Garante resta la via amministrativa, questa è quella giudiziaria.
Cosa puoi fare
Scegliere il tribunale più comodo fra i due possibili. Se il Garante non decide, non attendere indefinitamente: il termine per andare in tribunale decorre dalla scadenza del termine per la decisione.
Termini
Trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, a pena di inammissibilità; trenta giorni dalla scadenza del termine per la decisione sul reclamo nel caso del comma 4.
Attenzione
Se non ci si presenta alla prima udienza il processo si estingue e le spese restano a carico del ricorrente. E la sentenza **non è appellabile**: contro di essa è ammesso solo il ricorso per cassazione.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.