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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 11

D.Lgs. 150/2011 — Riduzione dei riti civili

Delle controversie agrarie

1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.

3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione.

5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.

6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità.

9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.

11. Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone.

Note all'art. 11:

- La legge 2 marzo 1963, n. 320 reca: «Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.».

- Per il testo dell'articolo 429 del codice di procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2.

- Si riporta il testo dell'articolo 373 del Codice di procedura civile:

«Art. 373 (Sospensione dell'esecuzione). - Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza.

Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sè o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.».

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)
Questa versione vigente dal
6 ottobre 2011 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Contratti agrari: prima il tentativo di conciliazione, poi il giudice

In parole semplici

Nelle liti su affitti di terreni agricoli devi prima avvisare l'altra parte e l'ispettorato dell'agricoltura e provare a conciliare; dopo sessanta giorni puoi andare dal giudice. Se sei l'affittuario e ti citano perché non hai pagato, il giudice ti deve dare tempo — da trenta a novanta giorni — e se paghi la morosità è sanata.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, salvo quanto previsto dall'articolo stesso, e che sono competenti **le sezioni specializzate agrarie**. Prevede che chi intende proporre la domanda debba **darne preventiva comunicazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura**; che il capo dell'ispettorato convochi le parti entro venti giorni per il tentativo di conciliazione; che dell'esito, positivo o negativo, si formi processo verbale; e che, se il tentativo non si definisce **entro sessanta giorni** dalla comunicazione, ciascuna parte sia libera di adire il giudice. Stabilisce inoltre che l'affittuario convenuto per morosità ottenga dal giudice, alla prima udienza e prima di ogni altro provvedimento, un termine fra trenta e novanta giorni per pagare i canoni scaduti rivalutati e maggiorati degli interessi, e che **il pagamento entro quel termine sani a tutti gli effetti la morosità**; che costituisca grave e irreparabile danno anche l'esecuzione della sentenza che privi il concessionario del principale mezzo di sostentamento suo e della famiglia; e che **il rilascio del fondo possa avvenire solo al termine dell'annata agraria** durante la quale è stata emessa la sentenza.

Cosa significa

Un articolo che vale la pena leggere anche fuori dal mondo agricolo, perché contiene due tutele di sostanza dentro una norma di procedura. La prima è il **tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all'ispettorato provinciale dell'agricoltura**: non è una formalità superabile, va fatto prima e ha un termine proprio di sessanta giorni, dopo il quale la strada del giudice si apre comunque. La seconda è la **sanatoria della morosità**, che è la disposizione più protettiva di tutto il decreto: l'affittuario citato per canoni non pagati riceve dal giudice, prima di qualunque altra decisione, un termine per pagare, e se paga la morosità è sanata a tutti gli effetti — il contratto non si risolve. Il prezzo è che i canoni si pagano rivalutati e con gli interessi. A questo si aggiunge il vincolo dell'annata agraria: anche quando il rilascio è dovuto, non può interrompere il ciclo colturale in corso. È un caso in cui la legge riconosce che togliere la terra a metà stagione distruggerebbe un valore che non appartiene solo alle parti.

A chi si applica

Alle parti di un contratto agrario, e a chi è coinvolto nella conversione di contratti associativi in affitto.

Quando si applica

Prima di proporre la domanda giudiziale e per tutta la durata del giudizio.

Cosa puoi fare

L'affittuario convenuto per morosità può chiedere e ottenere il termine per pagare: è dovuto, e il pagamento nel termine sana la morosità.

Cosa devi fare

Inviare la comunicazione preventiva all'altra parte **e** all'ispettorato provinciale dell'agricoltura con raccomandata con avviso di ricevimento: è il presupposto per poter poi andare davanti al giudice.

Termini

Sessanta giorni dalla comunicazione preventiva: dopo, ciascuna parte può adire il giudice anche senza che la conciliazione si sia conclusa.

Attenzione

La sanatoria della morosità opera nel termine fissato dal giudice e sui canoni rivalutati e maggiorati degli interessi: non è un condono. Questa scheda descrive la procedura, non la disciplina sostanziale dei contratti agrari, che sta in altre leggi non presenti in archivio.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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