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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Responsabilita' derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 23 giugno 2016 al 1 gennaio 2020. Vai al testo vigente oggi.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 al 1 gennaio 2020
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Che cosa rischia chi non pubblica o nega l'accesso

In parole semplici

Chi non pubblica quello che deve, o nega l'accesso senza una ragione prevista dalla legge, ne risponde: incide sulla sua valutazione e sulla parte variabile dello stipendio. Non è una multa e non prendi soldi tu, ma non è nemmeno senza conseguenze.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis **costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale**, cui applicare la sanzione prevista dall'articolo 47, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Prevede che il responsabile non risponda dell'inadempimento se prova che è dipeso da **causa a lui non imputabile**.

Cosa significa

È l'articolo che dà un peso concreto a tutto il decreto, e conviene sapere che cosa comporta e che cosa no. Non prevede una sanzione per l'ente né un risarcimento per il cittadino: incide sulla **posizione del dirigente** — valutazione della responsabilità dirigenziale, retribuzione di risultato, trattamento accessorio. È una leva reale, perché tocca la retribuzione variabile di chi ha il potere di far pubblicare. Va notato che l'articolo mette sullo stesso piano due condotte diverse: non pubblicare, e negare l'accesso civico fuori dai casi consentiti. Il diniego arbitrario non è quindi un atto neutro da impugnare e basta: è un fatto valutabile. Il secondo comma contiene la prova liberatoria, ed è ragionevole: chi doveva pubblicare risponde se poteva farlo, non se glielo hanno impedito.

A chi si applica

Ai responsabili della pubblicazione e della trasparenza; interessa chi ha subito un'omissione o un diniego.

Quando si applica

In caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione o di diniego illegittimo dell'accesso civico.

Quando non si applica

Non si applica ai dinieghi fondati sui limiti dell'articolo 5-bis, e non opera se il responsabile prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Cosa puoi fare

Se una segnalazione al responsabile della trasparenza resta senza esito, il passo successivo è la segnalazione all'ANAC, che è l'autorità di vigilanza. Nella segnalazione conviene indicare quale obbligo specifico non è stato adempiuto e da quando: una segnalazione generica produce poco.

Attenzione

Questo articolo non attribuisce al cittadino un diritto al risarcimento né una sanzione da riscuotere: opera sul piano della responsabilità dirigenziale. Presentarlo come «posso farli multare» è scorretto.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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