Testo normativo
Art. 3
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Pubblicita' e diritto alla conoscibilita'
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.
L'Autorita' nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformita' con i principi di proporzionalita' e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e' sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5.
L'Autorita' nazionale anticorruzione puo', con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalita' di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte, prevedendo in particolare modalita' semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 23 giugno 2016 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Pubblici, gratuiti e riutilizzabili
I dati che gli enti devono pubblicare sono pubblici, gratuiti e li puoi riutilizzare — anche per farci qualcosa di tuo. Se ne trovi solo un riassunto, la versione completa la puoi chiedere con l'accesso civico.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, **sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli**. Prevede che l'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali quando siano coinvolti dati personali, possa con propria delibera adottata previa consultazione pubblica, in conformità ai principi di proporzionalità e semplificazione e al solo fine di ridurre gli oneri, identificare i dati per i quali la pubblicazione integrale è sostituita da informazioni riassuntive elaborate per aggregazione, restando in tal caso l'accesso ai dati integrali disciplinato dall'articolo 5. Prevede infine che l'ANAC possa precisare con il Piano nazionale anticorruzione gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità.
Cosa significa
Tre parole del primo comma valgono tutto l'articolo: pubblici, **gratuitamente**, riutilizzabili. La gratuità significa che un ente non può far pagare l'accesso a dati che deve pubblicare. Il riutilizzo significa che quei dati si possono riprendere, elaborare, incrociare e ripubblicare — è il fondamento su cui poggiano il giornalismo di dati e progetti civici come questo. Il secondo comma introduce un temperamento importante: l'ANAC può consentire che alcuni dati siano pubblicati in forma aggregata invece che integrale, per ridurre gli oneri. Ma la garanzia non sparisce: in quei casi il dato integrale resta ottenibile con l'accesso civico dell'articolo 5. È il meccanismo che bilancia il costo della pubblicazione con il diritto di sapere: si alleggerisce la vetrina, non il diritto.
A chi si applica
A chiunque.
Quando si applica
Su tutti i dati e documenti oggetto di accesso civico o di pubblicazione obbligatoria.
Cosa puoi fare
Se un dato è pubblicato solo in forma aggregata, la versione integrale si può chiedere con l'accesso civico generalizzato. Sul sito trovi il modello. Se un ente chiede un pagamento per accedere a dati soggetti a pubblicazione, è contrario a questo articolo.
Attenzione
Il riutilizzo è consentito «ai sensi dell'articolo 7», che rinvia alla disciplina sui dati aperti: comporta obblighi di corretta attribuzione della fonte e di non alterazione del significato.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.