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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Ambito soggettivo di applicazione)

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

alle societa' in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle societa' in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. (5)

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

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Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
27 giugno 2017 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Non solo gli uffici pubblici: anche società, ordini e fondazioni

In parole semplici

La trasparenza non riguarda solo gli uffici pubblici: vale anche per le società controllate dal pubblico, per gli ordini professionali e per associazioni e fondazioni che vivono soprattutto di soldi pubblici. Cambiare forma giuridica non basta per uscirne.

Cosa dice

L'articolo definisce l'ambito soggettivo. Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte quelle indicate dal testo unico sul pubblico impiego, comprese le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. La stessa disciplina si applica, **in quanto compatibile**, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; alle società in controllo pubblico, con l'esclusione delle società quotate e delle loro partecipate nei termini indicati; e alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni, secondo le ulteriori condizioni che l'articolo indica.

Cosa significa

È l'articolo che impedisce di sfuggire alla trasparenza cambiando forma giuridica. Se un Comune affida un servizio a una società che controlla, quella società resta soggetta agli obblighi; se un'attività è finanziata in modo maggioritario con denaro pubblico, l'ente che la svolge è soggetto anche se è un'associazione o una fondazione privata. Il criterio non è la natura formale del soggetto ma la provenienza delle risorse e il controllo pubblico. Due dettagli pratici. Gli **ordini professionali** sono espressamente inclusi: albi, bilanci e organi sono soggetti a pubblicazione. E la soglia per gli enti privati è duplice e cumulativa — bilancio sopra i cinquecentomila euro **e** finanziamento maggioritario pubblico per almeno due esercizi nell'ultimo triennio: non basta un contributo occasionale.

A chi si applica

Alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico e agli enti privati finanziati in via maggioritaria da risorse pubbliche nei limiti indicati.

Quando si applica

In ogni attività soggetta agli obblighi del decreto.

Quando non si applica

Sono escluse le società quotate e, alle condizioni indicate, le loro partecipate. Per i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni la disciplina si applica «in quanto compatibile», e per gli enti privati solo al superamento della doppia soglia.

Cosa puoi fare

Se un servizio pubblico è gestito da una società o da un ente privato finanziato con risorse pubbliche, l'accesso civico si può esercitare anche verso quel soggetto: la richiesta va indirizzata a lui, non solo all'ente che lo finanzia.

Attenzione

La clausola «in quanto compatibile» consente adattamenti: per i soggetti privati non tutti gli obblighi delle amministrazioni si applicano nella stessa misura. Prima di contestare un'omissione, verificare quale obbligo sia effettivamente applicabile a quel soggetto.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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