Testo normativo
Art. 38
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Confronto con la versione precedente (23 giugno 2016):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano ... le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 2137 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18di aprileattuazione 2016,della legge 21 giugno 2022, n. 50,78, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazionecomparazione. 15
Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.
- Atto
- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 1 aprile 2023 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Opere pubbliche: tempi, costi unitari e stato di avanzamento, in forma confrontabile
Per ogni opera pubblica — una scuola, una strada, un ponte — devono essere pubblicati **tempi, costo per unità e stato di avanzamento**, e con uno schema uguale per tutti, così che si possano confrontare. Vale anche per i cantieri ancora aperti, non solo per quelli finiti.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, fermo restando l'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni **pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici**, comprese funzioni, compiti, procedure e criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. Prevede che, fermi restando gli obblighi del codice dei contratti pubblici, le amministrazioni **pubblichino tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate**, sulla base di **uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione**, che ne curano la raccolta e la pubblicazione sui propri siti **al fine di consentirne una agevole comparazione**.
Cosa significa
L'espressione chiave è alla fine del comma 2: **«al fine di consentirne una agevole comparazione»**. È la ragione per cui questo articolo non chiede semplicemente di pubblicare informazioni sulle opere pubbliche, ma di pubblicarle **secondo uno schema tipo uguale per tutti**. Senza un formato comune ogni ente descriverebbe i propri cantieri a modo suo, e confrontare il costo di un chilometro di strada o di una scuola fra due Comuni sarebbe impossibile — che è precisamente ciò che rende difficile accorgersi di un costo anomalo. I tre dati richiesti sono scelti bene: **tempi**, **costi unitari** e **indicatori di realizzazione**, cioè non solo quanto è costato, ma quanto è costato *per unità* e a che punto è. Da notare che l'obbligo copre le opere **in corso**, non solo quelle finite: il controllo serve mentre si può ancora intervenire. Va letto insieme all'articolo 37, per cui gli obblighi sui contratti pubblici si assolvono trasmettendo i dati alla banca dati ANAC.
A chi si applica
A tutte le pubbliche amministrazioni che programmano o realizzano opere pubbliche.
Quando si applica
Tempestivamente, per gli atti di programmazione e per le opere in corso o completate.
Cosa puoi fare
Cercare «Amministrazione trasparente» → «Opere pubbliche». Per il confronto fra enti, il dato utile è il **costo unitario**, non il costo complessivo.
Attenzione
La raccolta e la pubblicazione comparativa sono affidate al Ministero dell'economia e all'ANAC: parte del dato si trova sui loro portali e non sul sito del singolo ente. Il rinvio al codice dei contratti pubblici riguarda norme non presenti in archivio.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.