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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 39

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio

Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti;

LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.

La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche' delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Urbanistica: se non è pubblicato, l'atto non è efficace

In parole semplici

I piani urbanistici del tuo Comune devono essere pubblicati, e qui c'è la regola più forte di tutta la legge sulla trasparenza: **se non sono pubblicati, non hanno effetto**. Inoltre le varianti e i permessi di costruire di più devono stare in una sezione del sito sempre aggiornata: è così che puoi accorgerti di una decisione **mentre si sta prendendo**, invece che quando arrivano le ruspe.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano **gli atti di governo del territorio, quali piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici e strumenti urbanistici**, generali e di attuazione, e le loro varianti. Prevede che la documentazione relativa **ai procedimenti di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale vigente**, nonché delle proposte che **comportino premialità edificatorie**, sia pubblicata **in una apposita sezione del sito del Comune, continuamente aggiornata**. Stabilisce che **la pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi**, e fa salve le discipline di dettaglio statali e regionali.

Cosa significa

Il comma 3 contiene la sanzione più forte di tutto il decreto, e non somiglia a nessun'altra: **se l'atto di governo del territorio non è pubblicato, non acquista efficacia.** Non una multa, non una responsabilità del dirigente — l'atto semplicemente **non produce effetti**. Il legislatore ha collocato questa regola proprio qui perché l'urbanistica è la materia in cui una decisione presa in silenzio vale molto denaro e cambia i luoghi in cui le persone vivono. Il comma 2 completa il disegno e va conosciuto da chiunque abiti in un Comune: le **varianti allo strumento urbanistico generale** e le proposte che comportano **premialità edificatorie** — cioè il permesso di costruire di più — devono stare in una sezione dedicata del sito comunale, **continuamente aggiornata**, e questo vale anche quando la proposta viene da un privato. È la disposizione che permette di accorgersi di una variante **mentre si sta decidendo**, non quando il cantiere è aperto. La condizione di efficacia riguarda espressamente gli atti della lettera a): resta il criterio più forte di cui il cittadino disponga in questa materia.

A chi si applica

A chiunque sia interessato agli atti di pianificazione urbanistica del proprio territorio.

Quando si applica

Al momento dell'adozione degli atti di governo del territorio e durante i procedimenti di variante.

Cosa puoi fare

Controllare periodicamente la sezione urbanistica del sito del Comune: le varianti e le premialità edificatorie devono comparire lì mentre il procedimento è in corso. Se un atto di governo del territorio non risulta pubblicato, **la sua efficacia è in discussione**, ed è un punto da sollevare.

Attenzione

La condizione di efficacia riguarda gli atti indicati dal comma 1, lettera a). Restano ferme le discipline di dettaglio statali e regionali, che possono prevedere ulteriori forme di pubblicità e che questo sito non ha in archivio. Questa scheda descrive la regola, non valuta la validità di un singolo atto.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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