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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 38

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 23 giugno 2016 al 1 aprile 2023. Vai al testo vigente oggi.

Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano ... le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione

Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

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Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 al 1 aprile 2023
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Opere pubbliche: tempi, costi unitari e stato di avanzamento, in forma confrontabile

In parole semplici

Per ogni opera pubblica — una scuola, una strada, un ponte — devono essere pubblicati **tempi, costo per unità e stato di avanzamento**, e con uno schema uguale per tutti, così che si possano confrontare. Vale anche per i cantieri ancora aperti, non solo per quelli finiti.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, fermo restando l'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni **pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici**, comprese funzioni, compiti, procedure e criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. Prevede che, fermi restando gli obblighi del codice dei contratti pubblici, le amministrazioni **pubblichino tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate**, sulla base di **uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione**, che ne curano la raccolta e la pubblicazione sui propri siti **al fine di consentirne una agevole comparazione**.

Cosa significa

L'espressione chiave è alla fine del comma 2: **«al fine di consentirne una agevole comparazione»**. È la ragione per cui questo articolo non chiede semplicemente di pubblicare informazioni sulle opere pubbliche, ma di pubblicarle **secondo uno schema tipo uguale per tutti**. Senza un formato comune ogni ente descriverebbe i propri cantieri a modo suo, e confrontare il costo di un chilometro di strada o di una scuola fra due Comuni sarebbe impossibile — che è precisamente ciò che rende difficile accorgersi di un costo anomalo. I tre dati richiesti sono scelti bene: **tempi**, **costi unitari** e **indicatori di realizzazione**, cioè non solo quanto è costato, ma quanto è costato *per unità* e a che punto è. Da notare che l'obbligo copre le opere **in corso**, non solo quelle finite: il controllo serve mentre si può ancora intervenire. Va letto insieme all'articolo 37, per cui gli obblighi sui contratti pubblici si assolvono trasmettendo i dati alla banca dati ANAC.

A chi si applica

A tutte le pubbliche amministrazioni che programmano o realizzano opere pubbliche.

Quando si applica

Tempestivamente, per gli atti di programmazione e per le opere in corso o completate.

Cosa puoi fare

Cercare «Amministrazione trasparente» → «Opere pubbliche». Per il confronto fra enti, il dato utile è il **costo unitario**, non il costo complessivo.

Attenzione

La raccolta e la pubblicazione comparativa sono affidate al Ministero dell'economia e all'ANAC: parte del dato si trova sui loro portali e non sul sito del singolo ente. Il rinvio al codice dei contratti pubblici riguarda norme non presenti in archivio.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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