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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 31

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Confronto con la versione precedente (20 aprile 2013):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamentepubblicano agligli atti cuidegli siorganismi riferiscono,indipendenti idi rilievivalutazione nono recepitinuclei deglidi organivalutazione, diprocedendo controlloall'indicazione interno,in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte dei conti,conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazionedelle oamministrazioni distesse singolie dei loro uffici.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

I rilievi della Corte dei conti vanno pubblicati anche quando l'ente non li accetta

In parole semplici

I rilievi della Corte dei conti — cioè le critiche che riceve un ente sulla sua gestione — vanno pubblicati **anche se l'ente non è d'accordo e non li ha accettati**. È il punto: chi viene controllato non può decidere quali critiche far sapere.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni **pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o dei nuclei di valutazione**, con indicazione in forma anonima degli eventuali dati personali; e che pubblicano inoltre **la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile** al bilancio di previsione, alle sue variazioni e al conto consuntivo, **nonché tutti i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti** riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e dei loro uffici.

Cosa significa

Tre parole reggono l'articolo: **«ancorché non recepiti»**. Significa che l'ente deve pubblicare i rilievi della Corte dei conti **anche quando non è d'accordo e non li ha accolti**. Senza quella formula l'obbligo sarebbe stato svuotato in modo naturale e senza bisogno di malafede: si pubblica ciò che si è accettato, il resto è «superato», «contestato», «in discussione». La legge invece ha stabilito che il giudizio critico va reso pubblico **insieme al fatto che l'ente lo respinge**, lasciando al cittadino la valutazione. È lo stesso principio che regge tutto il decreto — chi è controllato non decide che cosa del controllo si può sapere — ed è la ragione per cui questo articolo è uno dei più utili a chi vuole capire come funziona davvero un ente. Accanto ai rilievi vanno pubblicate le relazioni dei revisori sui bilanci e gli atti degli organismi di valutazione: insieme sono il fascicolo di chi guarda l'ente dall'esterno.

A chi si applica

A tutte le pubbliche amministrazioni.

Quando si applica

Al momento dell'adozione degli atti e delle relazioni indicate.

Cosa puoi fare

Cercare «Amministrazione trasparente» → «Controlli e rilievi sull'amministrazione». L'assenza dei rilievi della Corte dei conti è una violazione anche quando l'ente sostiene di non averli condivisi: si può chiedere con **accesso civico semplice**.

Attenzione

L'articolo impone la pubblicazione dei rilievi, non stabilisce che siano fondati: il rilievo è la posizione della Corte dei conti, e l'ente può averne una diversa. Questa scheda descrive l'obbligo, non valuta il merito dei rilievi.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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