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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Oggetto

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 20 aprile 2013 al 23 giugno 2016. Vai al testo vigente oggi.

Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua realizzazione.

Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
20 aprile 2013 al 23 giugno 2016
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Chiunque, senza registrarsi e senza dire perché

In parole semplici

Qui l'accesso è di **chiunque**: non devi spiegare perché e non devi avere un interesse personale, a differenza dell'accesso della legge 241. E i dati pubblicati devono essere consultabili senza registrarsi e senza dire chi sei.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le disposizioni del decreto disciplinano la **libertà di accesso di chiunque** ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti indicati dall'articolo 2-bis, garantita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni. Precisa che per pubblicazione si intende quella nei siti istituzionali, conforme alle regole tecniche dell'allegato A, **cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione**.

Cosa significa

Due parole reggono l'articolo, e insieme segnano la differenza con l'accesso della legge 241. La prima è **chiunque**: qui non serve un interesse diretto, concreto e attuale, non serve una posizione da difendere, non serve motivare. La seconda sta nell'ultima riga del secondo comma: la pubblicazione deve essere accessibile **senza autenticazione e identificazione**. Significa che un ente non può mettere i dati di Amministrazione trasparente dietro un login, uno SPID o un modulo di registrazione: chi guarda ha diritto di restare anonimo. È una scelta coerente con lo scopo anticorruzione — un controllo diffuso funziona solo se non richiede di dichiarare chi si è e perché si guarda. I due strumenti previsti sono complementari: la pubblicazione obbligatoria mette online ciò che l'ente deve pubblicare comunque, l'accesso civico consente di chiedere il resto.

A chi si applica

A chiunque, senza necessità di dimostrare un interesse.

Quando si applica

In ogni rapporto con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti dell'articolo 2-bis.

Cosa puoi fare

Se per consultare la sezione Amministrazione trasparente di un ente ti viene chiesto di registrarti o di identificarti, è contrario a questo articolo: si segnala per iscritto al responsabile della trasparenza dell'ente.

Attenzione

La libertà di accesso è garantita «nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati»: non è illimitata, e i limiti sono nell'articolo 5-bis.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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