Testo normativo
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione;
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.
Note all'art. 23: Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100. Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009: «Art. 24. Progressioni di carriera 1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. 3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualita' anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.».
Note all'art. 23: Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100. Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009: «Art. 24. Progressioni di carriera 1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. 3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualita' anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.».
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 20 aprile 2013 al 23 giugno 2016
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Gli elenchi dei provvedimenti, aggiornati ogni sei mesi
Ogni sei mesi l'ente deve pubblicare l'elenco dei provvedimenti che ha adottato, in particolare affidamenti e accordi. Controllare la data dell'ultimo elenco è la verifica più veloce che si possa fare. Poi l'atto che ti interessa lo chiedi.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano e **aggiornano ogni sei mesi**, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi — anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici — e agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 241/1990. Due delle lettere originarie sono state soppresse nel 2016.
Cosa significa
È lo strumento che permette di sapere **che cosa ha deciso** un ente, non solo chi lo governa e quanto costa. L'elenco dei provvedimenti è il punto di partenza di qualunque verifica seria: prima si guarda l'elenco, poi si chiede l'atto che interessa con l'accesso. Due voci restano dopo la sfoltitura del 2016, e non è un caso che siano quelle: gli affidamenti — dove si spendono i soldi — e gli accordi con privati o altre amministrazioni, che sono lo strumento con cui un ente si vincola fuori dal procedimento ordinario. Il termine semestrale è un punto verificabile in pochi secondi: se l'ultimo elenco pubblicato è più vecchio di sei mesi, l'obbligo non è rispettato, e non serve alcuna competenza tecnica per accorgersene.
A chi si applica
A chiunque voglia sapere quali provvedimenti ha adottato un ente.
Quando si applica
Con aggiornamento almeno semestrale.
Cosa puoi fare
Cercare l'elenco dei provvedimenti nella sezione Amministrazione trasparente e controllare la data dell'ultimo aggiornamento. Individuato il provvedimento che interessa, l'atto completo si chiede con l'accesso civico generalizzato o con l'accesso documentale della legge 241, secondo l'interesse che si ha.
Attenzione
L'elenco contiene gli estremi, non il contenuto degli atti: per leggere un provvedimento serve comunque una richiesta di accesso. Trovare l'elenco non equivale ad avere l'atto.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.