Testo normativo
Art. 23
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a)
LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97
;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis
;
c)
LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97
;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche
, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97
.
- Atto
- <em><strong>((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.))</strong></em> (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 23 giugno 2016 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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