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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 23

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a)

LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97

;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis

;

c)

LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97

;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche

, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

.

2.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97

.

Da dove viene questo testo
Atto
<em><strong>((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.))</strong></em> (13G00076)
Questa versione vigente dal
23 giugno 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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