Testo normativo
(Esecutorieta').
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
Nei casi e con le modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita' dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 8 marzo 2005 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Quando l'amministrazione può eseguire da sola, e la diffida che deve precederla
Se non fai quello che un provvedimento ti impone, l'amministrazione può farlo da sé o obbligarti — ma solo nei casi previsti dalla legge e dopo averti diffidato. La diffida è il momento in cui hai ancora spazio per rispondere.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Prevede che il provvedimento costitutivo di obblighi indichi il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato, e che, qualora l'interessato non ottemperi, le amministrazioni possano provvedere all'esecuzione coattiva previa diffida, nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. Stabilisce infine che, per l'esecuzione delle obbligazioni aventi a oggetto somme di denaro, si applichino le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Cosa significa
È il potere che distingue l'amministrazione da un privato: non deve andare da un giudice per far eseguire i propri ordini, può eseguirli da sé. Ma il potere è vincolato da tre condizioni che vale la pena conoscere, perché sono altrettanti punti in cui un'esecuzione può essere contestata. La prima: serve una legge che lo preveda per quel caso, non basta il potere in generale. La seconda: il provvedimento deve avere indicato termine e modalità dell'adempimento, altrimenti non si può dire che l'interessato non abbia ottemperato. La terza, la più importante nella pratica: prima dell'esecuzione coattiva ci deve essere una diffida. L'esecuzione che arriva senza diffida salta un passaggio che la legge impone, ed è il momento in cui, se c'è qualcosa da dire, si dice.
A chi si applica
A chi è destinatario di un provvedimento che costituisce obblighi verso l'amministrazione.
Quando si applica
Quando l'obbligo non viene adempiuto nel termine.
Cosa puoi fare
Alla ricezione della diffida, rispondere per iscritto: è il momento utile per chiedere un termine, proporre un adempimento diverso o contestare il presupposto. Dopo l'esecuzione le opzioni si riducono e i costi salgono.
Attenzione
Per le somme di denaro si applicano le regole della riscossione coattiva dei crediti dello Stato, che hanno una disciplina propria e termini propri: è un binario diverso da quello descritto qui.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.