Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO
DirittoTorna a «Ottenere una risposta dalla pubblica amministrazione»

Testo normativo

(Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati).

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
8 marzo 2005 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Un provvedimento che ti limita vale da quando lo ricevi

In parole semplici

Un atto che ti vieta o ti toglie qualcosa comincia a valere quando te lo comunicano, non quando lo firmano. Da quella data contano i tempi per reagire. Fanno eccezione i casi urgenti, che valgono subito.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata, anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Prevede che, quando per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provveda mediante forme di pubblicità idonee. Stabilisce che il provvedimento limitativo non avente carattere sanzionatorio possa contenere una motivata clausola di immediata efficacia, e che i provvedimenti limitativi aventi carattere cautelare e urgente siano immediatamente efficaci.

Cosa significa

Fissa una regola che protegge chi subisce la decisione: un provvedimento che ti toglie qualcosa non produce effetti nel momento in cui viene firmato, ma nel momento in cui ti raggiunge. Prima di allora esiste ma non morde. È la ragione per cui la data della comunicazione, non quella dell'atto, è il punto da cui contare i termini per reagire, ed è il primo dato da guardare su qualunque provvedimento sfavorevole. Le due eccezioni sono circoscritte e vanno lette con attenzione: la clausola di immediata efficacia deve essere motivata e non è ammessa per i provvedimenti sanzionatori, mentre i provvedimenti cautelari e urgenti sono immediatamente efficaci per la loro stessa natura — un divieto di occupazione per pericolo di crollo non può attendere.

A chi si applica

A chi riceve un provvedimento che limita la propria sfera giuridica.

Quando si applica

Dal momento della comunicazione.

Cosa puoi fare

Guardare due date sul provvedimento: quella dell'atto e quella della comunicazione. È dalla seconda che decorrono gli effetti e i termini per impugnare. Conservare la busta o la ricevuta di consegna: è la prova della data.

Attenzione

Un provvedimento cautelare e urgente è efficace subito: contestarlo è possibile, ma nel frattempo va rispettato. Ignorarlo perché lo si ritiene sbagliato aggiunge un problema al problema.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

DirittoTorna a «Ottenere una risposta dalla pubblica amministrazione»

Segnala un errore in questa pagina