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Testo normativo

(Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 31 luglio 2010 al 16 settembre 2010. Vai al testo vigente oggi.

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.

Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
31 luglio 2010 al 16 settembre 2010
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La SCIA: si comincia subito, e il controllo viene dopo

In parole semplici

Per molte attività non serve più chiedere il permesso e aspettare: si segnala e si comincia, e i controlli arrivano dopo. Ma la responsabilità di essere in regola è tua, e non vale dove ci sono vincoli ambientali o paesaggistici, in zona sismica o in materie riservate.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato — comprese le domande di iscrizione in albi o ruoli per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale — il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi generali, e per il quale non sia previsto alcun limite o contingente complessivo né specifici strumenti di programmazione settoriale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. Esclude i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia e delle finanze, nonché quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea. Prevede che la segnalazione sia corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà e, ove previsto, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità dei soggetti indicati.

Cosa significa

È il rovesciamento della logica dell'autorizzazione: non si chiede il permesso e si aspetta, si segnala e si comincia, e l'amministrazione controlla dopo, entro termini stabiliti. Il vantaggio è evidente; il rischio anche, ed è bene guardarlo in faccia. Con la SCIA la responsabilità di aver verificato i requisiti è di chi segnala, e le asseverazioni dei tecnici che l'accompagnano hanno un peso: se qualcosa non era in regola, l'attività può essere fermata e le conseguenze ricadono su chi ha dichiarato. La SCIA non copre tutto, ed è importante saperlo prima: dove ci sono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, in zona sismica, e nelle materie riservate elencate dall'articolo, serve ancora un titolo espresso. Presentare una SCIA dove non è ammessa non fa nascere alcun diritto.

A chi si applica

A chi intende iniziare un'attività soggetta a titolo abilitativo nei casi in cui la segnalazione lo sostituisce.

Quando si applica

Al momento dell'avvio dell'attività.

Quando non si applica

Non si applica dove sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per le costruzioni in zone sismiche, per gli atti delle amministrazioni preposte a difesa, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, giustizia e finanze, e per gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea. Non si applica quando è previsto un limite o contingente complessivo o uno strumento di programmazione settoriale.

Cosa puoi fare

Prima di presentare una SCIA, verificare che l'attività rientri davvero nel regime della segnalazione: lo sportello unico dell'ente deve indicarlo, e la verifica preventiva costa infinitamente meno di un'attività fermata dopo l'avvio.

Cosa devi fare

Conservare la ricevuta e tutta la documentazione allegata, comprese le asseverazioni dei tecnici: è ciò su cui si baserà il controllo successivo.

Attenzione

Questa scheda descrive il meccanismo, non stabilisce se la tua attività sia soggetta a SCIA: quella verifica dipende dalla disciplina di settore e dagli strumenti urbanistici locali. Per un investimento rilevante, la consulenza di un tecnico abilitato non è una spesa evitabile.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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