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DirittoTorna a «Ottenere una risposta dalla pubblica amministrazione»

Testo normativo

(Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni).

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non puo' comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilita' del soggetto competente.

Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
28 luglio 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La ricevuta: il pezzo di carta che fa partire i termini

In parole semplici

Quando presenti una domanda ti devono dare subito una ricevuta che dice entro quando risponderanno. La data deve essere quella vera. E se non te la danno, la tua domanda vale lo stesso: il problema è loro.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta la presentazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il suo silenzio equivale ad accoglimento. Prevede che, se la ricevuta contiene le informazioni dell'articolo 8, essa costituisca comunicazione di avvio del procedimento. Stabilisce che la data di protocollazione non possa essere diversa da quella di effettiva presentazione, e che istanze, segnalazioni e comunicazioni producano effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma la responsabilità del soggetto competente. Prevede infine che, quando l'istanza sia presentata a un ufficio diverso da quello competente, i termini della SCIA e del silenzio assenso decorrano dal ricevimento da parte dell'ufficio competente.

Cosa significa

È l'articolo più pratico dell'intera legge, e vale la pena conoscerlo a memoria. Contiene tre garanzie che chiudono altrettanti trucchi. La ricevuta va rilasciata **immediatamente** e deve dire entro quando arriverà la risposta: senza quella data non si sa quando il ritardo comincia. La protocollazione non può portare una data diversa da quella di presentazione: è la fine del protocollo retrodatato o postdatato, che spostava l'inizio dei termini. E l'istanza produce effetti **anche se la ricevuta non viene rilasciata**: la mancanza della ricevuta è un problema dell'ufficio, non tuo, e non ti fa perdere niente. L'unica eccezione riguarda l'ufficio sbagliato: se presenti a un ufficio non competente, per la SCIA e il silenzio assenso i termini partono da quando arriva a quello giusto.

A chi si applica

A chiunque presenti un'istanza, una segnalazione o una comunicazione a una pubblica amministrazione.

Quando si applica

Al momento della presentazione.

Cosa puoi fare

Chiedere sempre la ricevuta e conservarla: è il documento da cui si contano tutti i termini. Se non te la danno, conservare comunque la prova dell'invio — ricevuta di PEC, avviso di ricevimento, copia protocollata: l'istanza vale lo stesso.

Cosa devi fare

Verificare che la data sulla ricevuta coincida con quella in cui hai effettivamente presentato. È il controllo di tre secondi che evita mesi di discussione.

Attenzione

Presentare all'ufficio giusto: per la SCIA e per il silenzio assenso i termini partono da quando l'istanza arriva all'ufficio competente, non da quando l'hai consegnata.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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