Testo normativo
Art. 19
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
Dichiarazione di inizio attivita'.
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non siano attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente.
L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato.
Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 2 settembre 1990fino al 11 giugno 1992
- 11 giugno 1992fino al 1 gennaio 1994
- 1 gennaio 1994fino al 8 marzo 2005
- 8 marzo 2005fino al 15 maggio 2005
- 15 maggio 2005fino al 4 luglio 2009
- 4 luglio 2009fino al 8 maggio 2010
- 8 maggio 2010fino al 31 luglio 2010
- 31 luglio 2010fino al 16 settembre 2010
- 16 settembre 2010fino al 6 ottobre 2010
- 6 ottobre 2010fino al 13 luglio 2011
- 13 luglio 2011fino al 17 settembre 2011
- 17 settembre 2011fino al 10 febbraio 2012
- 10 febbraio 2012fino al 12 agosto 2012
- 12 agosto 2012fino al 21 agosto 2014
- 21 agosto 2014fino al 12 novembre 2014
- 12 novembre 2014fino al 28 agosto 2015
- 28 agosto 2015fino al 28 luglio 2016
- 28 luglio 2016fino al 19 maggio 2020
- 19 maggio 2020fino al 20 febbraio 2026
- 20 febbraio 2026in vigore oggi
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 15 maggio 2005 al 4 luglio 2009
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La SCIA: si comincia subito, e il controllo viene dopo
Per molte attività non serve più chiedere il permesso e aspettare: si segnala e si comincia, e i controlli arrivano dopo. Ma la responsabilità di essere in regola è tua, e non vale dove ci sono vincoli ambientali o paesaggistici, in zona sismica o in materie riservate.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato — comprese le domande di iscrizione in albi o ruoli per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale — il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi generali, e per il quale non sia previsto alcun limite o contingente complessivo né specifici strumenti di programmazione settoriale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. Esclude i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia e delle finanze, nonché quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea. Prevede che la segnalazione sia corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà e, ove previsto, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità dei soggetti indicati.
Cosa significa
È il rovesciamento della logica dell'autorizzazione: non si chiede il permesso e si aspetta, si segnala e si comincia, e l'amministrazione controlla dopo, entro termini stabiliti. Il vantaggio è evidente; il rischio anche, ed è bene guardarlo in faccia. Con la SCIA la responsabilità di aver verificato i requisiti è di chi segnala, e le asseverazioni dei tecnici che l'accompagnano hanno un peso: se qualcosa non era in regola, l'attività può essere fermata e le conseguenze ricadono su chi ha dichiarato. La SCIA non copre tutto, ed è importante saperlo prima: dove ci sono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, in zona sismica, e nelle materie riservate elencate dall'articolo, serve ancora un titolo espresso. Presentare una SCIA dove non è ammessa non fa nascere alcun diritto.
A chi si applica
A chi intende iniziare un'attività soggetta a titolo abilitativo nei casi in cui la segnalazione lo sostituisce.
Quando si applica
Al momento dell'avvio dell'attività.
Quando non si applica
Non si applica dove sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per le costruzioni in zone sismiche, per gli atti delle amministrazioni preposte a difesa, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, giustizia e finanze, e per gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea. Non si applica quando è previsto un limite o contingente complessivo o uno strumento di programmazione settoriale.
Cosa puoi fare
Prima di presentare una SCIA, verificare che l'attività rientri davvero nel regime della segnalazione: lo sportello unico dell'ente deve indicarlo, e la verifica preventiva costa infinitamente meno di un'attività fermata dopo l'avvio.
Cosa devi fare
Conservare la ricevuta e tutta la documentazione allegata, comprese le asseverazioni dei tecnici: è ciò su cui si baserà il controllo successivo.
Attenzione
Questa scheda descrive il meccanismo, non stabilisce se la tua attività sia soggetta a SCIA: quella verifica dipende dalla disciplina di settore e dagli strumenti urbanistici locali. Per un investimento rilevante, la consulenza di un tecnico abilitato non è una spesa evitabile.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.