Testo normativo
(Denuncia di inizio attivita')
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. ------------- AGGIORNAMENTO (1a) Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato. (con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne da' comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari". (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda."
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 2 settembre 1990fino al 11 giugno 1992
- 11 giugno 1992fino al 1 gennaio 1994
- 1 gennaio 1994fino al 8 marzo 2005
- 8 marzo 2005fino al 15 maggio 2005
- 15 maggio 2005fino al 4 luglio 2009
- 4 luglio 2009fino al 8 maggio 2010
- 8 maggio 2010fino al 31 luglio 2010
- 31 luglio 2010fino al 16 settembre 2010
- 16 settembre 2010fino al 6 ottobre 2010
- 6 ottobre 2010fino al 13 luglio 2011
- 13 luglio 2011fino al 17 settembre 2011
- 17 settembre 2011fino al 10 febbraio 2012
- 10 febbraio 2012fino al 12 agosto 2012
- 12 agosto 2012fino al 21 agosto 2014
- 21 agosto 2014fino al 12 novembre 2014
- 12 novembre 2014fino al 28 agosto 2015
- 28 agosto 2015fino al 28 luglio 2016
- 28 luglio 2016fino al 19 maggio 2020
- 19 maggio 2020fino al 20 febbraio 2026
- 20 febbraio 2026in vigore oggi
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 8 marzo 2005 al 15 maggio 2005
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La SCIA: si comincia subito, e il controllo viene dopo
Per molte attività non serve più chiedere il permesso e aspettare: si segnala e si comincia, e i controlli arrivano dopo. Ma la responsabilità di essere in regola è tua, e non vale dove ci sono vincoli ambientali o paesaggistici, in zona sismica o in materie riservate.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato — comprese le domande di iscrizione in albi o ruoli per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale — il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi generali, e per il quale non sia previsto alcun limite o contingente complessivo né specifici strumenti di programmazione settoriale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. Esclude i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia e delle finanze, nonché quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea. Prevede che la segnalazione sia corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà e, ove previsto, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità dei soggetti indicati.
Cosa significa
È il rovesciamento della logica dell'autorizzazione: non si chiede il permesso e si aspetta, si segnala e si comincia, e l'amministrazione controlla dopo, entro termini stabiliti. Il vantaggio è evidente; il rischio anche, ed è bene guardarlo in faccia. Con la SCIA la responsabilità di aver verificato i requisiti è di chi segnala, e le asseverazioni dei tecnici che l'accompagnano hanno un peso: se qualcosa non era in regola, l'attività può essere fermata e le conseguenze ricadono su chi ha dichiarato. La SCIA non copre tutto, ed è importante saperlo prima: dove ci sono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, in zona sismica, e nelle materie riservate elencate dall'articolo, serve ancora un titolo espresso. Presentare una SCIA dove non è ammessa non fa nascere alcun diritto.
A chi si applica
A chi intende iniziare un'attività soggetta a titolo abilitativo nei casi in cui la segnalazione lo sostituisce.
Quando si applica
Al momento dell'avvio dell'attività.
Quando non si applica
Non si applica dove sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per le costruzioni in zone sismiche, per gli atti delle amministrazioni preposte a difesa, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, giustizia e finanze, e per gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea. Non si applica quando è previsto un limite o contingente complessivo o uno strumento di programmazione settoriale.
Cosa puoi fare
Prima di presentare una SCIA, verificare che l'attività rientri davvero nel regime della segnalazione: lo sportello unico dell'ente deve indicarlo, e la verifica preventiva costa infinitamente meno di un'attività fermata dopo l'avvio.
Cosa devi fare
Conservare la ricevuta e tutta la documentazione allegata, comprese le asseverazioni dei tecnici: è ciò su cui si baserà il controllo successivo.
Attenzione
Questa scheda descrive il meccanismo, non stabilisce se la tua attività sia soggetta a SCIA: quella verifica dipende dalla disciplina di settore e dagli strumenti urbanistici locali. Per un investimento rilevante, la consulenza di un tecnico abilitato non è una spesa evitabile.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.