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Testo normativo

Art. 19

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 2 settembre 1990 al 11 giugno 1992. Vai al testo vigente oggi.

Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, puo' essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attivita' stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei sui effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attivita' puo' darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessita' degli accertamenti richiesti.

Ai fini dell'adozione del regolameto di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'sperimento di prove a cio' destinate, non sia previsto alcun limite o contigente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipolleti a quelle previste dal presente articolo.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
2 settembre 1990 al 11 giugno 1992
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La SCIA: si comincia subito, e il controllo viene dopo

In parole semplici

Per molte attività non serve più chiedere il permesso e aspettare: si segnala e si comincia, e i controlli arrivano dopo. Ma la responsabilità di essere in regola è tua, e non vale dove ci sono vincoli ambientali o paesaggistici, in zona sismica o in materie riservate.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato — comprese le domande di iscrizione in albi o ruoli per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale — il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi generali, e per il quale non sia previsto alcun limite o contingente complessivo né specifici strumenti di programmazione settoriale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. Esclude i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia e delle finanze, nonché quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea. Prevede che la segnalazione sia corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà e, ove previsto, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità dei soggetti indicati.

Cosa significa

È il rovesciamento della logica dell'autorizzazione: non si chiede il permesso e si aspetta, si segnala e si comincia, e l'amministrazione controlla dopo, entro termini stabiliti. Il vantaggio è evidente; il rischio anche, ed è bene guardarlo in faccia. Con la SCIA la responsabilità di aver verificato i requisiti è di chi segnala, e le asseverazioni dei tecnici che l'accompagnano hanno un peso: se qualcosa non era in regola, l'attività può essere fermata e le conseguenze ricadono su chi ha dichiarato. La SCIA non copre tutto, ed è importante saperlo prima: dove ci sono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, in zona sismica, e nelle materie riservate elencate dall'articolo, serve ancora un titolo espresso. Presentare una SCIA dove non è ammessa non fa nascere alcun diritto.

A chi si applica

A chi intende iniziare un'attività soggetta a titolo abilitativo nei casi in cui la segnalazione lo sostituisce.

Quando si applica

Al momento dell'avvio dell'attività.

Quando non si applica

Non si applica dove sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per le costruzioni in zone sismiche, per gli atti delle amministrazioni preposte a difesa, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, giustizia e finanze, e per gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea. Non si applica quando è previsto un limite o contingente complessivo o uno strumento di programmazione settoriale.

Cosa puoi fare

Prima di presentare una SCIA, verificare che l'attività rientri davvero nel regime della segnalazione: lo sportello unico dell'ente deve indicarlo, e la verifica preventiva costa infinitamente meno di un'attività fermata dopo l'avvio.

Cosa devi fare

Conservare la ricevuta e tutta la documentazione allegata, comprese le asseverazioni dei tecnici: è ciò su cui si baserà il controllo successivo.

Attenzione

Questa scheda descrive il meccanismo, non stabilisce se la tua attività sia soggetta a SCIA: quella verifica dipende dalla disciplina di settore e dagli strumenti urbanistici locali. Per un investimento rilevante, la consulenza di un tecnico abilitato non è una spesa evitabile.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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