Testo normativo
(Autocertificazione)
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.
I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare.
Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche', con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attivita' istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2026 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
I documenti li prende l'ufficio, non tu
Se un documento ce l'ha già un ufficio pubblico, deve prenderselo lui. A te tocca solo dire dove trovarlo. Per bonus, contributi, pensioni e autorizzazioni la tua dichiarazione sostituisce tutta la documentazione sui requisiti.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti previste dal D.P.R. 445/2000. Prevede che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria siano acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente o sono detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, e che all'interessato possano essere richiesti i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Stabilisce che siano accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. Prevede infine che, nei procedimenti a istanza di parte aventi a oggetto benefici economici, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni, autorizzazioni e nulla osta, le dichiarazioni sostitutive o l'acquisizione d'ufficio dei dati sostituiscano ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, fatte salve le disposizioni indicate.
Cosa significa
È l'articolo che porta dentro il procedimento amministrativo il divieto di chiedere ciò che la pubblica amministrazione ha già, e lo rende operativo: non basta che il cittadino possa autocertificare, l'ufficio deve organizzarsi perché quel diritto funzioni davvero. L'ultimo comma è il più forte, e riguarda proprio le pratiche che pesano di più nella vita delle persone — bonus, contributi, prestazioni previdenziali e assistenziali, autorizzazioni: lì la dichiarazione sostitutiva o l'acquisizione d'ufficio sostituiscono **ogni tipo** di documentazione sui requisiti. Non una parte: tutta. Il limite che resta è ragionevole: l'ufficio può chiederti gli elementi che servono a trovare il documento — quale comune, quale anno, quale numero — perché senza quelli la ricerca non parte.
A chi si applica
A chiunque presenti un'istanza a una pubblica amministrazione.
Quando si applica
In ogni procedimento amministrativo, e in particolare in quelli su benefici economici e autorizzazioni.
Cosa puoi fare
Se ti viene chiesto un documento che un'altra amministrazione detiene, indicare quale ente lo ha e chiedere per iscritto l'acquisizione d'ufficio. Sul sito trovi il modello per il certificato che l'ufficio non può chiederti e quello per rivolgersi al responsabile del procedimento.
Cosa devi fare
Fornire gli elementi utili alla ricerca: l'ente detentore, il periodo, i riferimenti che conosci. È l'unica cosa che la norma lascia a tuo carico.
Attenzione
Restano salve le disposizioni che l'articolo richiama, fra cui quelle antimafia: in quei casi la documentazione segue regole proprie.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.