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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto).

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 8 marzo 2005 al 28 luglio 2016. Vai al testo vigente oggi.

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
8 marzo 2005 al 28 luglio 2016
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Chi tutela ambiente e salute può fermare la conferenza: l'opposizione

In parole semplici

Gli uffici che tutelano ambiente, paesaggio, beni culturali o salute possono opporsi alla decisione della conferenza entro dieci giorni, e allora tutto si ferma finché non si trova un accordo a Palazzo Chigi. Ma possono farlo solo se avevano già detto no durante la conferenza.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. Prevede che possano proporre opposizione anche le Regioni e le Province autonome il cui rappresentante, intervenendo in materia di propria competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in conferenza. Stabilisce che la proposizione dell'opposizione sospenda l'efficacia della determinazione conclusiva, e che la Presidenza del Consiglio indica, entro il quindicesimo giorno dalla ricezione, una riunione con le amministrazioni dissenzienti e le altre partecipanti, nella quale si formulano proposte per una soluzione condivisa in attuazione del principio di leale collaborazione.

Cosa significa

È il contrappeso del meccanismo delle posizioni prevalenti. La conferenza può concludersi anche contro il parere di un ente, ma non contro il parere di un ente che tutela ambiente, paesaggio, beni culturali, salute o incolumità pubblica: quello, se ha espresso dissenso in modo inequivoco durante i lavori, può portare la questione al livello politico più alto e nel frattempo sospendere tutto. La condizione è severa e va notata: l'opposizione spetta solo a chi il dissenso lo ha espresso prima, dentro la conferenza. Chi è rimasto silente non può opporsi dopo. È la traduzione procedurale di un principio semplice: le obiezioni si fanno quando si è al tavolo.

A chi si applica

Alle amministrazioni preposte alla tutela di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute e incolumità pubblica, e alle Regioni e Province autonome; indirettamente a chi ha un procedimento concluso in conferenza.

Quando si applica

Dopo la comunicazione della determinazione conclusiva della conferenza.

Quando non si applica

L'opposizione non è ammessa se l'amministrazione non ha espresso un dissenso motivato e inequivoco prima della conclusione dei lavori.

Cosa puoi fare

Se hai una pratica conclusa in conferenza, verificare nei dieci giorni successivi se è stata proposta opposizione: da quel momento l'efficacia della determinazione è sospesa, e agire sulla base di un titolo sospeso espone a conseguenze.

Termini

Dieci giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva per proporre opposizione; quindici giorni dalla ricezione per la riunione presso la Presidenza del Consiglio.

Attenzione

Un titolo la cui efficacia è sospesa non autorizza nulla. Prima di iniziare l'attività, accertarsi che i dieci giorni siano trascorsi senza opposizione.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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