Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Inapplicabilita' delle misure alternative alla detenzione)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 1 maggio 1997 al 30 dicembre 2022. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (15 dicembre 1981):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semiliberta' sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.precedente.20

---------------

AGGIORNAMENTO (20)

La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 aprile 1997, n.109 (in G.U. 1a s.s. 30/4/1997, n.18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui si applica ai condannati minori di eta' al momento della condanna."

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (20)

La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 aprile 1997, n.109 (in G.U. 1a s.s. 30/4/1997, n.18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui si applica ai condannati minori di eta' al momento della condanna."

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
1 maggio 1997 al 30 dicembre 2022
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina