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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Inapplicabilita' delle misure alternative alla detenzione).

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva. Salvo che si tratti di minori di eta' al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresi', prima dell'avvenuta espiazione di meta' della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (20)

La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 aprile 1997, n.109 (in G.U. 1a s.s. 30/4/1997, n.18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui si applica ai condannati minori di eta' al momento della condanna."

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
30 dicembre 2022 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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