Testo normativo
Art. 67
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
(Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione).
Salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva.
Salvo che si tratti di minori di età al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresì, prima dell'avvenuta espiazione di metà della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 aprile 1997, n.109 (in G.U. 1a s.s. 30/4/1997, n.18) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento della condanna."
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 30 dicembre 2022 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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