Testo normativo
Cause di esclusione della responsabilit
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di necessita' o di legittima difesa. Se la violazione e' commessa per ordine dell'autorita', della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 al 1 gennaio 1999
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Dovere, stato di necessità, legittima difesa: quando non si risponde
Non rispondi se hai agito per un dovere, per legittima difesa, o per necessità — per esempio un'emergenza sanitaria. Ma i requisiti sono stretti e va provato: conserva referti, orari e testimoni.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Prevede che, se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, ne risponda il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Contiene infine una disposizione transitoria che esclude la responsabilità di Comuni, Province, comunità montane e loro consorzi, IPAB, enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale, istituzioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale e loro amministratori, per le sanzioni relative a rapporti di lavoro autonomo poi riqualificati come subordinati, esaurite alla data indicata.
Cosa significa
Le cause di esclusione sono le stesse del diritto penale, e quella che ricorre più spesso nella vita quotidiana è lo **stato di necessità**: aver commesso la violazione per la necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile. È la difesa di chi ha parcheggiato in divieto per un'emergenza sanitaria, o ha superato un limite accompagnando qualcuno al pronto soccorso. Va detto con precisione che i requisiti sono stringenti e cumulativi: il pericolo deve essere attuale, il danno deve riguardare la persona e non il patrimonio, e non deve esserci stata un'alternativa. Non è una clausola generica di comprensione, ed è per questo che va documentata: il referto del pronto soccorso, l'orario, i testimoni. Senza prova, resta un racconto.
A chi si applica
A chiunque abbia commesso una violazione in una delle situazioni indicate.
Quando si applica
Al momento del fatto.
Cosa puoi fare
Se ricorre uno di questi casi, raccogliere subito la prova — documentazione sanitaria con data e ora, testimoni, fotografie — e presentarla con gli scritti difensivi dell'articolo 18, prima che venga emessa l'ordinanza-ingiunzione.
Attenzione
Lo stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave **alla persona**, non un semplice disagio o un danno economico. È l'errore più comune nell'invocarlo.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.