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Testo normativo

(Elemento soggettivo)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione e' commessa per errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da sua colpa.

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Serve la colpa, ma la colpa si presume

In parole semplici

Non serve che tu l'abbia fatto apposta: basta la disattenzione. «Non lo sapevo» o «non volevo» non bastano. Funziona invece dimostrare che la situazione ti ha ingannato senza tua colpa — per esempio un cartello mancante: fotografalo subito.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Prevede che, nel caso in cui la violazione sia commessa per errore sul fatto, l'agente non sia responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Cosa significa

Va letto con attenzione perché dice due cose che sembrano contraddirsi e non lo sono. La prima: non esiste responsabilità oggettiva, serve un'azione cosciente e volontaria, dolosa **o colposa** — e la colpa basta, non serve l'intenzione. La seconda, che è il modo in cui la giurisprudenza applica la norma: dall'accertamento del fatto materiale si presume la colpa, e spetta all'interessato dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. In pratica, sostenere «non l'ho fatto apposta» non è una difesa: l'assenza di intenzione è irrilevante, perché la colpa è sufficiente. La difesa efficace è un'altra e sta nel secondo comma: l'errore sul fatto non colposo — cioè aver agito su una rappresentazione della realtà sbagliata ma incolpevole, per esempio una segnaletica mancante o un'informazione errata ricevuta da chi doveva darla.

A chi si applica

A chiunque riceva la contestazione di una violazione amministrativa.

Quando si applica

In ogni procedimento sanzionatorio amministrativo.

Cosa puoi fare

Se hai agito sulla base di una situazione oggettivamente ingannevole — segnaletica assente o contraddittoria, un'informazione ricevuta da un ufficio — documentarla subito con fotografie datate e testimoni: è l'errore incolpevole del secondo comma, ed è una delle poche difese che funziona davvero.

Attenzione

La buona fede in sé non esclude la responsabilità: va tradotta in un errore sul fatto non determinato da colpa, e va provata. È la differenza fra una difesa e una lamentela.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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