Testo normativo
(Elemento soggettivo)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione e' commessa per errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da sua colpa.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Serve la colpa, ma la colpa si presume
Non serve che tu l'abbia fatto apposta: basta la disattenzione. «Non lo sapevo» o «non volevo» non bastano. Funziona invece dimostrare che la situazione ti ha ingannato senza tua colpa — per esempio un cartello mancante: fotografalo subito.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Prevede che, nel caso in cui la violazione sia commessa per errore sul fatto, l'agente non sia responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Cosa significa
Va letto con attenzione perché dice due cose che sembrano contraddirsi e non lo sono. La prima: non esiste responsabilità oggettiva, serve un'azione cosciente e volontaria, dolosa **o colposa** — e la colpa basta, non serve l'intenzione. La seconda, che è il modo in cui la giurisprudenza applica la norma: dall'accertamento del fatto materiale si presume la colpa, e spetta all'interessato dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. In pratica, sostenere «non l'ho fatto apposta» non è una difesa: l'assenza di intenzione è irrilevante, perché la colpa è sufficiente. La difesa efficace è un'altra e sta nel secondo comma: l'errore sul fatto non colposo — cioè aver agito su una rappresentazione della realtà sbagliata ma incolpevole, per esempio una segnaletica mancante o un'informazione errata ricevuta da chi doveva darla.
A chi si applica
A chiunque riceva la contestazione di una violazione amministrativa.
Quando si applica
In ogni procedimento sanzionatorio amministrativo.
Cosa puoi fare
Se hai agito sulla base di una situazione oggettivamente ingannevole — segnaletica assente o contraddittoria, un'informazione ricevuta da un ufficio — documentarla subito con fotografie datate e testimoni: è l'errore incolpevole del secondo comma, ed è una delle poche difese che funziona davvero.
Attenzione
La buona fede in sé non esclude la responsabilità: va tradotta in un errore sul fatto non determinato da colpa, e va provata. È la differenza fra una difesa e una lamentela.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.