Testo normativo
(Omissione o falsita' in registrazione o denuncia obbligatorie)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, e' punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore a cinque milioni. La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. Esse conseguono alla condanna anche nel caso in cui la disposizione del precedente comma non si applichi perche' il fatto costituisce un piu' grave reato. Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste nell'articolo 35.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 al 1 gennaio 2001
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Registrazioni omesse o false per non pagare i contributi: qui è reato
Omettere o falsificare le registrazioni **per non pagare** i contributi, oltre una certa soglia, non è più una sanzione amministrativa: è reato, con la reclusione. Serve però lo scopo di non versare: un errore contabile è un'altra cosa.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, **al fine di non versare** in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi per un importo mensile non inferiore alla soglia che l'articolo indica. Contiene inoltre le disposizioni sugli obblighi dell'organo di vigilanza che l'articolo specifica.
Cosa significa
È il confine oltre il quale si esce dall'illecito amministrativo e si entra nel reato, e i due elementi che lo segnano vanno letti con attenzione perché sono cumulativi. Il primo è il **fine**: non basta l'omissione o l'errore, serve che sia stata commessa allo scopo di non versare i contributi. Un errore contabile, una registrazione tardiva, una denuncia sbagliata per disattenzione non integrano questa fattispecie. Il secondo è la **soglia**: l'omesso versamento deve raggiungere l'importo mensile che la norma indica. Sotto quella soglia, o senza quel fine, si resta nel perimetro amministrativo degli articoli 35 e 36. È una distinzione che vale la pena conoscere in entrambe le direzioni: per non allarmarsi davanti a un errore formale, e per non sottovalutare una condotta sistematica.
A chi si applica
Ai datori di lavoro.
Quando si applica
Quando l'omissione o la falsità è finalizzata al mancato versamento e supera la soglia indicata.
Cosa puoi fare
Se hai ricevuto una contestazione di questo tipo, la difesa tecnica è necessaria e immediata: si tratta di materia penale, con regole, termini e garanzie proprie, diverse da quelle di questa legge.
Attenzione
Questa scheda descrive gli elementi della fattispecie, non valuta se un caso concreto la integri: quella valutazione spetta all'autorità giudiziaria. Il rinvio iniziale «salvo che il fatto costituisca più grave reato» segnala che possono concorrere altre figure penali.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.