Testo normativo
(Entita' della somma dovuta)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 e' pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni. La somma dovuta come sanzione amministrativa e' da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del codice penale. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 LUGLIO 1994, N.480. 13 La somma dovuta e' da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale. La somma dovuta e' da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge. La somma dovuta e' da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 5 agosto 1994 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Quanto si paga per le violazioni depenalizzate
Chi commette una violazione depenalizzata paga quanto era prevista la multa penale: la depenalizzazione ha tolto il processo, non il costo. Attenzione: gli importi qui sono in lire del 1981, e molti sono stati aggiornati dopo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la somma dovuta per le violazioni depenalizzate ai sensi dell'articolo 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni. Fissa poi importi specifici, espressi in lire, per alcune fattispecie individuate — fra cui le violazioni degli articoli del codice penale e del testo unico sulla circolazione stradale che l'articolo richiama — e contiene le ulteriori determinazioni che indica.
Cosa significa
Risponde alla domanda che segue naturalmente la depenalizzazione: se il fatto non è più reato, quanto si paga? La regola generale è di continuità: si paga quanto era prevista la multa o l'ammenda. Il legislatore non ha ridotto l'importo, ha cambiato la natura della sanzione — l'idea era togliere il processo penale e la fedina, non alleggerire il costo. I commi successivi contengono importi determinati per singole fattispecie, espressi in lire perché risalgono al 1981: vanno convertiti e, soprattutto, letti tenendo conto degli aggiornamenti disposti dalle leggi successive, che in molti casi hanno rideterminato gli importi. Per sapere quanto si paga oggi per una specifica violazione, quindi, questo articolo è il punto di partenza ma non l'ultima parola: serve il testo vigente della norma di settore.
A chi si applica
A chi ha commesso una delle violazioni depenalizzate.
Quando si applica
Nella determinazione della somma dovuta.
Cosa puoi fare
Per conoscere l'importo attuale di una specifica violazione, verificare il testo vigente della norma di settore: gli importi originari sono stati in molti casi rideterminati.
Attenzione
Gli importi indicati sono in lire e risalgono al 1981. Assumerli come attuali è un errore: molti sono stati aggiornati da leggi successive.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.