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Testo normativo

(Provvedimenti dell'autorita' regionale)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

I provvedimenti emessi dall'autorita' regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione e' regolata dagli articoli 22 e 23.

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Le sanzioni regionali seguono le stesse regole

In parole semplici

Le sanzioni delle Regioni seguono le stesse regole delle altre: stesso giudice, stessa procedura di opposizione.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che i provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dalla legge del 1953 che indica, e che l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.

Cosa significa

Interessa per una ragione pratica: chiarisce che una sanzione regionale non è un mondo a parte. Il rinvio agli articoli 22 e 23 significa che l'opposizione segue la stessa strada di ogni altra ordinanza-ingiunzione — davanti al giudice ordinario, con il rito che oggi è quello dell'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011, dato che i due articoli richiamati sono stati nel frattempo svuotati e trasferiti lì. Non cambia quindi né il giudice né il rito: cambia solo l'autorità che ha emesso l'atto. Il primo comma riguarda un controllo amministrativo sugli atti regionali oggi superato dall'evoluzione dell'ordinamento regionale, e ha rilievo storico più che pratico.

A chi si applica

A chi riceve un'ordinanza-ingiunzione da un'autorità regionale.

Quando si applica

Dopo la notificazione dell'ordinanza regionale.

Cosa puoi fare

Trattare l'ordinanza regionale come qualunque altra: scritti difensivi entro trenta giorni all'autorità competente, e opposizione secondo l'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011 nei termini lì previsti.

Attenzione

Il rinvio agli articoli 22 e 23 va letto tenendo conto che quelle norme sono state trasferite nel D.Lgs. 150/2011: è un rinvio a una disciplina che oggi sta altrove.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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