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Testo normativo

(Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39. La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La depenalizzazione: da reato a illecito amministrativo

In parole semplici

Nel 1981 tutti i reati puniti solo con una multa sono diventati illeciti amministrativi: niente più processo penale né fedina penale, ma anche meno garanzie. Restano reato quelli che possono portare al carcere e quelli che si perseguono su querela.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto per le violazioni finanziarie dall'articolo 39. Prevede che la disposizione non si applichi ai reati che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva anche se alternativa a quella pecuniaria, né ai delitti punibili a querela.

Cosa significa

È l'articolo che dà il senso a tutta la legge: nel 1981 un'intera categoria di reati minori — quelli puniti con la sola pena pecuniaria — è uscita dal diritto penale ed è diventata illecito amministrativo. La ragione è duplice e vale la pena conoscerla, perché spiega la logica dell'intero sistema: alleggerire i tribunali da un contenzioso di massa, e riservare la sanzione penale — con la fedina penale, il processo, lo stigma — ai fatti che la meritano davvero. Ne segue però un effetto meno visibile: le garanzie del processo penale non si applicano più, e sono sostituite da quelle, più snelle, di questa legge. È il motivo per cui articoli come il 14 sui novanta giorni e il 18 sugli scritti difensivi non sono formalità: sono ciò che resta della tutela. Le due esclusioni sono coerenti: dove la pena può essere detentiva, o dove il reato è procedibile a querela e quindi tutela un interesse privato, il fatto resta penale.

A chi si applica

A chi ha commesso violazioni originariamente punite con la sola multa o ammenda.

Quando si applica

Dall'entrata in vigore della legge.

Quando non si applica

Non si applica ai reati punibili con pena detentiva nelle ipotesi aggravate, anche se alternativa a quella pecuniaria, né ai delitti punibili a querela, né alle violazioni finanziarie disciplinate dall'articolo 39.

Cosa puoi fare

Se un provvedimento antico contesta come reato un fatto oggi depenalizzato, l'articolo 40 stabilisce che la nuova disciplina si applica anche alle violazioni anteriori il cui procedimento penale non sia stato definito.

Attenzione

La depenalizzazione riguarda le fattispecie individuate da questa legge e dai successivi interventi: non è un principio generale applicabile per analogia a qualunque reato minore.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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